BGE 81 II 79
Art. 43 OG. Attiene al diritto pubblico e non al diritto civile la clausola d'un trattato internazionale, a norma della quale certi crediti non possono più essere l'oggetto d'un'azione giudiziaria o d'un'esecuzione forzata. L'applicazione della clausola non apre la via del ricorso per riforma.
15 novembre 2007·Volume 81·II·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE
12. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. März 1955 i.S. Stransky gegen Zivnostenska Banka.
FR
Art. 43 OJ. Sont de droit public et non de droit civil les traités internationaux qui disposent que certaines créances ne peuvent plus être l'objet d'une action en justice ou d'une poursuite. Leur application ne d onne donc pas ouverture au recours en réforme.
IT
Art. 43 OG. Attiene al diritto pubblico e non al diritto civile la clausola d'un trattato internazionale, a norma della quale certi crediti non possono più essere l'oggetto d'un'azione giudiziaria o d'un'esecuzione forzata. L'applicazione della clausola non apre la via del ricorso per riforma.