Realizzazione forzata di fondi. 1. Le offerte fatte per persone che non vengono designate per nome non sono valide (art. 58 cpv. 3 RFF) (consid. 2; cfr. inoltre il consid. 7). 2. Quando l'ultima offerta non è valida giusta l'art. 58 cpv. 3 RFF, l'incanto dev'essere continuato (applicazione analogica dell'art. 60 cpv. 2 RFF) (consid. 3). 3. Il debitore escusso ha il diritto di partecipare all'incanto (consid. 4). 4. L'ufficio di esecuzione non può ignorare un'offerta del debitore, senza dare a quest'ultimo l'occasione di fugare i dubbi che esistono sulla sua capacità di adempierele condizioni d'asta (consid. 5). 5. Il debitore ha perso il diritto di impugnare l'aggiudicazione fatta ad un terzo, per il motivo che non ha partecipato all'incanto che l'ufficio ha continuato senza tener conto della sua offerta? (consid. 6).
8. Entscheid vom 16. Oktober 1967 i.S. Elmpt.
Realisation forcée des immeubles. 1. Les offres faites pour le compte de personnes qui ne sont pas nommément désignées sont irrecevables (art. 58 al. 3 ORI) (consid. 2; cf. aussi consid. 7). 2. Lorsque la dernière offre est irrecevable en vertu de l'art. 58 al. 3 ORI, les enchères doivent être continuées (application par analogie de l'art. 60 al. 2 ORI) (consid. 3). 3. Le débiteur poursuivi est admis à prendre part aux enchères (consid. 4). 4. L'office des poursuites ne peut pas considérer comme non avenue une offre du débiteur sans lui donner l'occasion de lever le doute qui existe sur sa capacité de remplir les conditions de vente (consid. 5). 5. Le débiteur est-il déchu de son droit d'attaquer l'adjudication faite à un tiers, parce qu'il n'a pas participé à la vente aux enchères que l'office des poursuites a continuée sans prendre son offre en considération? (consid. 6).
Realizzazione forzata di fondi. 1. Le offerte fatte per persone che non vengono designate per nome non sono valide (art. 58 cpv. 3 RFF) (consid. 2; cfr. inoltre il consid. 7). 2. Quando l'ultima offerta non è valida giusta l'art. 58 cpv. 3 RFF, l'incanto dev'essere continuato (applicazione analogica dell'art. 60 cpv. 2 RFF) (consid. 3). 3. Il debitore escusso ha il diritto di partecipare all'incanto (consid. 4). 4. L'ufficio di esecuzione non può ignorare un'offerta del debitore, senza dare a quest'ultimo l'occasione di fugare i dubbi che esistono sulla sua capacità di adempierele condizioni d'asta (consid. 5). 5. Il debitore ha perso il diritto di impugnare l'aggiudicazione fatta ad un terzo, per il motivo che non ha partecipato all'incanto che l'ufficio ha continuato senza tener conto della sua offerta? (consid. 6).