Assicurazione per la responsabilità civile del detentore d'un veicolo a motore. Quando l'assicuratore rilascia senza riserve al detentore l'attestato d'assicurazione ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LCStr. e dell'art. 4 dell'Ordinanza 20 novembre 1959 sulla responsabilità civile e l'assicurazione in materia di circolazione stradale, dopo che il detentore ha presentato in forma valida (scritta od orale) la proposta per la conclusione d'un'assicurazione responsabilità civile con una copertura superiore al minimo legale (art. 64 LCStr.), il comportamento dell'assicuratore deve, in principio, essere interpretato come un'accettazione della proposta (consid. 1-4). Se le condizioni d'assicurazione rimesse al detentore dispongono che l'assicurazione inizia il giorno indicato nell'attestato suesposto, ma la compagnia ha il diritto di "rifiutare la proposta fino al rilascio della polizza", la consegna dell'attestato d'assicurazione significa che l'assicuratore ha provvisoriamente accettato la copertura proposta (consid. 5). Questa regola vale pure se l'assicuratore fa stendere e rilasciare l'attestato da impiegati subalterni (consid. 6). Azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore (consid. 7). Responsabilità civile per danni causati da una collisione tra un veicolo a motore e un convoglio ferroviario. Natura della responsabilità civile del detentore d'un veicolo a motore e di quella di un'impresa ferroviaria (consid. 8 a, b); regole per il caso di concorso tra queste due responsabilità (consid. 8 c-e). Responsabilità civile del detentore d'un veicolo a motore per i danni materiali della ferrovia (consid. 8 d, e). Regresso dell'impresa ferroviaria verso il detentore nel caso in cui essa ha risarcito i viaggiatori lesi per i danni alle loro persone e agli oggetti trasportati sotto la loro custodia (art. 11 cpv. 1 LResp. C); presupposti perchè l'impresa ferroviaria possa farsi cedere i diritti dei viaggiatori non lesi all'indennizzo dei loro danni materiali (art. 11 cpv. 2 LResp. C) (consid. 8 f). Regresso dell'impresa ferroviaria per danni alle persone non coperti dall'INSAI e per danni materiali subiti da impiegati della ferrovia (consid. 8 g). Quando si può ammettere che, accanto alla colpa di cui una parte è responsabile, il rischio inerente creato dall'altra parte non sta in rapporto di causalità adeguata con il sinistro? (consid. 9). Colpa grave del conducente d'un autocarro che, nonostante il regolare funzionamento e la buona visibilità di segnali luminosi intermittenti, attraversa un passaggio a livello senza ridurre la velocità (consid. 10). Colpa concorrente dell'impresa ferroviaria per l'eccessiva velocità del convoglio, per l'insufficienza dei dipositivi di sicurezza del passaggio a livello o per l'omessa frenata? (consid. 11).
19. Urteil der II. Zivilabteilung vom 16. März 1967 i.S. Assicuratrice Italiana gegen Vereinigte Huttwil-Bahnen.
Assurance responsabilité civile du détenteur d'un véhicule à moteur. Lorsque l'assureur délivre au détenteur, sans faire aucune réserve, une attestation d'assurance au sens des art. 68 al. 1 LCR et 4 OAV, après que le détenteur eut présenté valablement (oralement ou par écrit) une proposition en vue de conclure une assurance responsabilité civile avec une couverture supérieure au minimum légal (art. 64 LCR), le comportement de l'assureur doit être interprété en principe comme une acceptation de la proposition (consid. 1-4). Si les conditions d'assurance remises au détenteur disposent que l'assurance commence le jour indiqué dans l'attestation susmentionnée, mais que la compagnie a le droit de "refuser la proposition jusqu'à la remise de la police", la délivrance de l'attestation d'assurance signifie que l'assureur accepte provisoirement la couverture proposée (consid. 5). Cette règle vaut même si l'assureur fait établir et remettre l'attestation par des employés subalternes (consid. 6). Action directe du lésé contre l'assureur (consid. 7). Responsabilité civile pour le dommage résultant d'une collision entre un véhicule à moteur et un convoi de chemin de fer. Nature de la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule à moteur et de celle d'une entreprise de chemin de fer (consid. 8 a, b); règles à suivre en cas de concours de ces deux responsabilités (consid. 8 c-e). Responsabilité civile du détenteur d'un véhicule à moteur pour les dégâts matériels du chemin de fer (consid. 8 d, e). Recours de l'entreprise de chemin de fer contre le détenteur dans le cas où elle a indemnisé les voyageurs accidentés pour leurs dommages corporels et les dégâts matériels des objets transportés sous leur garde personnelle (art. 11 al. 1 LRC); conditions dans lesquelles l'entreprise de chemin de fer peut se faire céder les droits de voyageurs qui n'ont pas été blessés à l'indemnisation de dégâts matériels (art. 11 al. 2 LRC) (consid. 8 f). Recours de l'entreprise de chemin de fer pour le dommage corporel non couvert par la Caisse nationale et pour les dégâts matériels affectant des employés du chemin de fer (consid. 8 g). Quand peut-on admettre qu'à côté de la faute dont une partie est responsable, le risque inhérent créé par l'autre partie n'est pas en relation de causalité adéquate avec l'accident? (consid. 9). Faute grave d'un conducteur de camion qui, malgré le fonctionnement régulier de feux clignotants bien visibles, franchit un passage à niveau sans ralentir son allure (consid. 10). Faute concurrente de l'entreprise de chemin de fer en raison de la vitesse excessive du convoi ferroviaire ou de l'insuffisance des installations de sécurité du passage à niveau ou encore de l'omission du freinage? (consid. 11).
Assicurazione per la responsabilità civile del detentore d'un veicolo a motore. Quando l'assicuratore rilascia senza riserve al detentore l'attestato d'assicurazione ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LCStr. e dell'art. 4 dell'Ordinanza 20 novembre 1959 sulla responsabilità civile e l'assicurazione in materia di circolazione stradale, dopo che il detentore ha presentato in forma valida (scritta od orale) la proposta per la conclusione d'un'assicurazione responsabilità civile con una copertura superiore al minimo legale (art. 64 LCStr.), il comportamento dell'assicuratore deve, in principio, essere interpretato come un'accettazione della proposta (consid. 1-4). Se le condizioni d'assicurazione rimesse al detentore dispongono che l'assicurazione inizia il giorno indicato nell'attestato suesposto, ma la compagnia ha il diritto di "rifiutare la proposta fino al rilascio della polizza", la consegna dell'attestato d'assicurazione significa che l'assicuratore ha provvisoriamente accettato la copertura proposta (consid. 5). Questa regola vale pure se l'assicuratore fa stendere e rilasciare l'attestato da impiegati subalterni (consid. 6). Azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore (consid. 7). Responsabilità civile per danni causati da una collisione tra un veicolo a motore e un convoglio ferroviario. Natura della responsabilità civile del detentore d'un veicolo a motore e di quella di un'impresa ferroviaria (consid. 8 a, b); regole per il caso di concorso tra queste due responsabilità (consid. 8 c-e). Responsabilità civile del detentore d'un veicolo a motore per i danni materiali della ferrovia (consid. 8 d, e). Regresso dell'impresa ferroviaria verso il detentore nel caso in cui essa ha risarcito i viaggiatori lesi per i danni alle loro persone e agli oggetti trasportati sotto la loro custodia (art. 11 cpv. 1 LResp. C); presupposti perchè l'impresa ferroviaria possa farsi cedere i diritti dei viaggiatori non lesi all'indennizzo dei loro danni materiali (art. 11 cpv. 2 LResp. C) (consid. 8 f). Regresso dell'impresa ferroviaria per danni alle persone non coperti dall'INSAI e per danni materiali subiti da impiegati della ferrovia (consid. 8 g). Quando si può ammettere che, accanto alla colpa di cui una parte è responsabile, il rischio inerente creato dall'altra parte non sta in rapporto di causalità adeguata con il sinistro? (consid. 9). Colpa grave del conducente d'un autocarro che, nonostante il regolare funzionamento e la buona visibilità di segnali luminosi intermittenti, attraversa un passaggio a livello senza ridurre la velocità (consid. 10). Colpa concorrente dell'impresa ferroviaria per l'eccessiva velocità del convoglio, per l'insufficienza dei dipositivi di sicurezza del passaggio a livello o per l'omessa frenata? (consid. 11).