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BGE 93 I 330

Imposta alla fonte: base legale, delega legislativa, riserva di trattati internazionali, uguaglianza di trattamento. 1. La delega del potere di legiferare all'autorità esecutiva non è incostituzionale finchè non è esclusa da una disposizione esplicita della costituzione cantonale e finchè è prevista in una legge sottoposta a referendum (consid. 3). 2. L'esistenza di convenzioni internazionali escludenti la doppia imposizione non impedisce ai cantoni di emanare norme generali che sarebbero in contrasto con esse. Tali convenzioni si oppongono solo all'applicazione delle disposizioni ad esse contrarie (nei riguardi di persone per le quali vale il trattato), ma non toccano la validità di simili disposizioni quale diritto interno (consid. 4). 3. Non costituisce disparità di trattamento: a) il fatto che la riscossione dell'imposta alla fonte si effettua a tassi differenti da cantone a cantone; ciò è una conseguenza della struttura federativa della Svizzera (consid. 5 a). b) il fatto di non sottomettere all'imposta alla fonte che gli artisti esercitanti la loro attività a titolo "dipendente", vale a dire quelli che sono assunti da un impresario (consid. 5 c).

16 novembre 2007·Volume 93·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

41. Extrait de l'arrêt du 28 juin 1967 dans la cause Verleye et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Genève.

FR

Impôt à la source: base légale, délégation depouvoir, réserve des conventions internationales, égalité de traitement. 1. La délégation du pouvoir de légiférer à l'autorité exécutive n'est pas inconstitutionnelle tant qu'elle n'est pas exclue par une disposition expresse de la Cst. cantonale et qu'elle est prévue dans une loi soumise au referendum (consid. 3). 2. L'existence de conventions internationales excluant la double imposition n'empêche pas les cantons d'établir des dispositions générales qui leur seraient contraires. De telles conventions ne font que suspendre l'application - aux personnes qui y sont visées - des dispositions contraires, lesquelles gardent toute leur valeur en droit interne (consid. 4). 3. Ne constitue pas une inégalité de traitement: a) le fait que la perception des impôts à la source s'effectue à des taux différents d'un canton à l'autre; un tel fait est la conséquence de la structure fédérative de la Suisse (consid. 5 a). b) le fait de ne soumettre à la perception à la source que les artistes qui exercent leur activité à titre "dépendant", à savoir ceux qui sont engagés par des impresarios (consid. 5 c).

IT

Imposta alla fonte: base legale, delega legislativa, riserva di trattati internazionali, uguaglianza di trattamento. 1. La delega del potere di legiferare all'autorità esecutiva non è incostituzionale finchè non è esclusa da una disposizione esplicita della costituzione cantonale e finchè è prevista in una legge sottoposta a referendum (consid. 3). 2. L'esistenza di convenzioni internazionali escludenti la doppia imposizione non impedisce ai cantoni di emanare norme generali che sarebbero in contrasto con esse. Tali convenzioni si oppongono solo all'applicazione delle disposizioni ad esse contrarie (nei riguardi di persone per le quali vale il trattato), ma non toccano la validità di simili disposizioni quale diritto interno (consid. 4). 3. Non costituisce disparità di trattamento: a) il fatto che la riscossione dell'imposta alla fonte si effettua a tassi differenti da cantone a cantone; ciò è una conseguenza della struttura federativa della Svizzera (consid. 5 a). b) il fatto di non sottomettere all'imposta alla fonte che gli artisti esercitanti la loro attività a titolo "dipendente", vale a dire quelli che sono assunti da un impresario (consid. 5 c).

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