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BGE 81 I 340

Garanzia della proprietà: 1. Definizione e contenuto della garanzia. 2. Procedura d'indennizzo quando le limitazioni apportate alla proprietà dal diritto pubblico costituiscono effettivamente un caso di espropriazione. Rapporto della procedura di espropriazione con l'azione di pagamento di una indennità, promossa davanti al giudice ordinario (Zurigo). 3. Quando la persona lesa da un'ingerenza del potere pubblico può sottoporre la sua domanda d'indennità al giudice ordinario, l'autorità amministrativa non viola la garanzia della proprietà se rifiuta l'apertura della procedura di espropriazione.

16 novembre 2007·Volume 81·I·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

55. Urteil vom, 26. Oktober 1955 i.S. Spiess gegen Regierungsrat des Kantons Zürich.

FR

Garantie de la propriété: 1. Définition et portée de la garantie. 2. Procédure d'indemnisation lorsque des restrictions apportées à la propriété par le droit public constituent effectivement un cas d'expropriation. Rapports de la procédure d'expropriation avec l'action en paiement d'une indemnité, intentée devant le juge ordinaire (Zurich). 3. Lorsque celui que touche un empiétement de la puissance publique est recevable à soumettre sa demande d'indemnité au juge ordinaire, l'autorité administrative ne viole pas la garantie de la propriété en refusant d'ouvrir la procédure d'expropriation.

IT

Garanzia della proprietà: 1. Definizione e contenuto della garanzia. 2. Procedura d'indennizzo quando le limitazioni apportate alla proprietà dal diritto pubblico costituiscono effettivamente un caso di espropriazione. Rapporto della procedura di espropriazione con l'azione di pagamento di una indennità, promossa davanti al giudice ordinario (Zurigo). 3. Quando la persona lesa da un'ingerenza del potere pubblico può sottoporre la sua domanda d'indennità al giudice ordinario, l'autorità amministrativa non viola la garanzia della proprietà se rifiuta l'apertura della procedura di espropriazione.

Vedi originale(bger.ch) →