Art. 173 num. 1 e 2, 177 cpv. 1 CP. 1. Queste disposizioni non presuppongono che l'autore designi per nome la vittima; basta che, secondo le circostanze, si possa riconoscere la persona alla quale l'allegazione si riferisce (consid. 1). 2. Per giudicare se una allegazione è lesiva dell'onore, bisogna basarsi sul senso che deve attribuirle l'ascoltatore imparziale. 3. Il rimprovero mosso ad un farmacista di violare i doveri della propria condizione non lede solo la sua dignità professionale, ma anche la sua reputazione di uomo onorabile (consid. 2). 4. L'intenzione di offendere non è un elemento costitutivo della diffamazione; basta che l'autore si renda conto che la sua allegazione lede l'onore, e che, ciononostante, la profferisca (consid. 3). 5. Difficoltà inerenti alla prova non rendono lecita una allegazione lesiva dell'onore (consid. 4).
25. Urteil des Kassationshofes vom 24. Juni 1966 i.S. Dr. S. gegen Dr. F.
Art. 173 ch. 1 et 2, 177 al. 1 CP. 1. Ces dispositions n'exigent pas que l'auteur désigne nommément la victime; il suffit que d'après les circonstances, on puisse reconnaître qui est visé (consid. 1). 2. Pour juger si une allégation porte atteinte à l'honneur, on s'en tiendra au sens que l'auditeur impartial doit lui attribuer. 3. Reprocher à un pharmacien de violer les devoirs de son état, c'est porter atteinte non seulement à sa renommée professionnelle, mais aussi à sa réputation d'homme honorable (consid. 2). 4. Le dessein de blesser n'est pas un élément constitutif de la diffamation; il suffit que l'auteur se rende compte que son allégation portera atteinte à l'honneur et qu'il la profère néanmoins (consid. 3). 5. Les difficultés que présente la preuve ne rendent pas licite une allégation qui porte atteinte à l'honneur (consid. 4).
Art. 173 num. 1 e 2, 177 cpv. 1 CP. 1. Queste disposizioni non presuppongono che l'autore designi per nome la vittima; basta che, secondo le circostanze, si possa riconoscere la persona alla quale l'allegazione si riferisce (consid. 1). 2. Per giudicare se una allegazione è lesiva dell'onore, bisogna basarsi sul senso che deve attribuirle l'ascoltatore imparziale. 3. Il rimprovero mosso ad un farmacista di violare i doveri della propria condizione non lede solo la sua dignità professionale, ma anche la sua reputazione di uomo onorabile (consid. 2). 4. L'intenzione di offendere non è un elemento costitutivo della diffamazione; basta che l'autore si renda conto che la sua allegazione lede l'onore, e che, ciononostante, la profferisca (consid. 3). 5. Difficoltà inerenti alla prova non rendono lecita una allegazione lesiva dell'onore (consid. 4).