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BGE 92 I 100

Art. 31 e 4 CF; esercizio della professione di autista di taxi. 1. L'obbligo imposto ai detentori di taxi di notificare all'autorità di polizia gli autisti che entrano in servizio e che lasciano l'azienda, costituisce una misura compatibile con l'art. 31 CF. Applicazione del principio della proporzionalità a questo obbligo. 2. Una vigilanza di polizia sull'esercizio della professione di autista di taxi, più rigorosa che per altre professioni, è compatibile con l'art. 4 CF, in considerazione dei particolari rischi nei quali incorre l'esercizio di tale professione.

16 novembre 2007·Volume 92·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

18. Auszug aus dem Urteil vom 9. März 1966 i.S. Schmidli gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich und Obergericht des Kantons Zürich.

FR

Art. 31 et 4 Cst; exercice de la profession de chauffeur de taxi. 1. L'obligation imposée au détenteur de taxis d'annoncer à l'autorité de police les chauffeurs qui entrent au service de son entreprise et qui la quittent est une mesure admissible au regard de l'art. 31 Cst. Application du principe de proportionnalité à cette obligation. 2. Etant donné les risques particuliers inhérents à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi, une surveillance de police plus étroite que celle qui est instituée à l'égard d'autres professions demeure compatible avec l'art. 4 Cst.

IT

Art. 31 e 4 CF; esercizio della professione di autista di taxi. 1. L'obbligo imposto ai detentori di taxi di notificare all'autorità di polizia gli autisti che entrano in servizio e che lasciano l'azienda, costituisce una misura compatibile con l'art. 31 CF. Applicazione del principio della proporzionalità a questo obbligo. 2. Una vigilanza di polizia sull'esercizio della professione di autista di taxi, più rigorosa che per altre professioni, è compatibile con l'art. 4 CF, in considerazione dei particolari rischi nei quali incorre l'esercizio di tale professione.

Vedi originale(bger.ch) →