Imposta sul maggior valore immobiliare; imponibilità della permuta. L'art. 1 cpv. 2 della legge ticinese del 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, che considera la permuta un'alienazione di immobili ai sensi e agli effetti della legge, non viola l'art. 4 CF. Anche la prassi, seguita dal fisco ticinese, di ritenere la permuta immobiliare come una doppia alienazione e di sottoporre quindi entrambi i fondi all'imposta sul maggior valore, non è arbitraria.
17. Sentenza del 31 marzo 1966 sul ricorso Bachmann contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Impôt sur les plus-values immobilières; imposition de l'échange. L'art. 1 al. 2 de la loi tessinoise relative à l'impôt sur les plus-values immobilières, qui considère l'échange comme une aliénation au sens de la loi et lui attache les mêmes effets, n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. N'est pas arbitraire la pratique du fisc tessinois consistant à traiter l'échange d'immeubles comme une double aliénation et à soumettre ainsi les deux immeubles à l'impôt sur les plus-values immobilières.
Imposta sul maggior valore immobiliare; imponibilità della permuta. L'art. 1 cpv. 2 della legge ticinese del 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, che considera la permuta un'alienazione di immobili ai sensi e agli effetti della legge, non viola l'art. 4 CF. Anche la prassi, seguita dal fisco ticinese, di ritenere la permuta immobiliare come una doppia alienazione e di sottoporre quindi entrambi i fondi all'imposta sul maggior valore, non è arbitraria.