Skip to content
BGE 91 IV 43

Art. 3 cpv. 3 Legge federale del 16 marzo 1955 sulla protezione delle acque dall'inquinamento. L'autorizzazione accordata ai cantoni di prendere i provvedimenti e di fissare i termini nella lotta contro l'inquinamento delle acque non libera il titolare di una impresa dall'obbligo di prendere spontaneamente quelle misure che si possono attendere da lui contro un ulteriore inquinamento.

2 aprile 2008·Volume 91·IV·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

13. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. März 1965 i.S. Knecht gegen Justizdirektion des Kantons Appenzell A.Rh.

FR

Art. 3 al. 3 de la loi du 16 mars 1955 sur la protection des eaux contre la pollution. Le pouvoir accordé aux cantons de prescrire des mesures et de fixer des délais dans la lutte contre la pollution des eaux ne libère pas le titulaire d'une entreprise du devoir de faire spontanément ce que l'on peut attendre de lui pour mettre fin à l'évacuation des résidus.

IT

Art. 3 cpv. 3 Legge federale del 16 marzo 1955 sulla protezione delle acque dall'inquinamento. L'autorizzazione accordata ai cantoni di prendere i provvedimenti e di fissare i termini nella lotta contro l'inquinamento delle acque non libera il titolare di una impresa dall'obbligo di prendere spontaneamente quelle misure che si possono attendere da lui contro un ulteriore inquinamento.

Vedi originale(bger.ch) →