Art. 5 disp. trans. CF. Esercizio dell'avvocatura. L'avvocato domiciliato in un Cantone ha il diritto di ottenere a suo libito sia l'autorizzazione generale di praticare, sia l'autorizzazione di difendere una causa particolare. - Quest'autorizzazione non può essere subordinata alla condizione che l'istante crei uno studio permanente nel Cantone. - Relazione tra l'art. 33, cp. 2 CF e l'art. 5 delle disposizioni transitorie. - L'avvocato, cui è accordato l'esercizio permanente in un Cantone, può essere incaricato di difese d'officio.
25. Arrêt du 3 février 1954 dans la cause von Roten contre Tribunal cantonal vaudois.
Art. 5 Disp. trans. Cst. Exercice de la profession d'avocat. L'avocat établi dans un canton a le droit d'obtenir à son gré dans un autre canton soit l'autorisation générale de pratiquer, soit l'autorisation de défendre une cause particulière. - Cette autorisation ne peut être subordonnée à la condition que le requérant crée une étude permanente dans le canton. - Rapports des art. 33 al. 2 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. - L'avocat qui obtient l'autorisation générale de pratiquer dans un canton peut y être chargé de défenses d'office.
Art. 5 disp. trans. CF. Esercizio dell'avvocatura. L'avvocato domiciliato in un Cantone ha il diritto di ottenere a suo libito sia l'autorizzazione generale di praticare, sia l'autorizzazione di difendere una causa particolare. - Quest'autorizzazione non può essere subordinata alla condizione che l'istante crei uno studio permanente nel Cantone. - Relazione tra l'art. 33, cp. 2 CF e l'art. 5 delle disposizioni transitorie. - L'avvocato, cui è accordato l'esercizio permanente in un Cantone, può essere incaricato di difese d'officio.