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BGE 91 III 60

Pignoramento di un credito che - accanto ad altri oggetti situati all'estero - è costituito in pegno a garanzia d'una pretesa vantata dal medesimo creditore nei confronti di un terzo. 1. Nella stima del credito costituito in pegno occorre tener conto soltanto dell'eccedenza disponibile per il creditore pignorante;secondo il risultato, si dovrà estendere il pignoramento ad altri beni del debitore. Art. 97 e 126 LEF (consid. 1 e 2 a). 2. La realizzazione sarà limitata al credito attualmente costituito in pegno, se tale credito è stato nel frattempo svincolato e permette un ricavo sufficiente (consid. 2 b). 3. L'eccezione del debitore, secondo cui il creditore, per il credito ch'egli possiede contro il terzo, deve in primo luogo attenersi agli altri pegni, non impedisce la continuazione dell'esecuzione. Come tener conto di tale eccezione, almeno dopo la realizzazione? (consid. 2 c).

16 novembre 2007·Volume 91·III·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

13. Entscheid vom 28. Juni 1965 i.S. Mandl.

FR

Saisie d'une créance engagée - avec d'autres objets situés à l'étranger - en garantie d'une prétention du créancier poursuivant contre un tiers. 1. L'estimation de la créance constituée en gage ne vise que l'excédent à la disposition des créanciers saisissants; selon le résultat, il faut étendre la saisie à d'autres biens du débiteur. Art. 97 et 126 LP (consid. 1 et 2 a). 2. La réalisation portera sur cette seule créance - pour l'instant constituée en gage - si elle est dégrevée dans l'intervalle et se révèle suffisante (consid. 2 b). 3. La poursuite n'est point arrêtée lorsque le débiteur soutient que le créancier, pour réaliser la créance garantie qu'il possède contre le tiers, doit s'en prendre d'abord aux autres gages. Comment tenir compte de cette exception, du moins après la réalisation? (consid. 2 c).

IT

Pignoramento di un credito che - accanto ad altri oggetti situati all'estero - è costituito in pegno a garanzia d'una pretesa vantata dal medesimo creditore nei confronti di un terzo. 1. Nella stima del credito costituito in pegno occorre tener conto soltanto dell'eccedenza disponibile per il creditore pignorante;secondo il risultato, si dovrà estendere il pignoramento ad altri beni del debitore. Art. 97 e 126 LEF (consid. 1 e 2 a). 2. La realizzazione sarà limitata al credito attualmente costituito in pegno, se tale credito è stato nel frattempo svincolato e permette un ricavo sufficiente (consid. 2 b). 3. L'eccezione del debitore, secondo cui il creditore, per il credito ch'egli possiede contro il terzo, deve in primo luogo attenersi agli altri pegni, non impedisce la continuazione dell'esecuzione. Come tener conto di tale eccezione, almeno dopo la realizzazione? (consid. 2 c).

Vedi originale(bger.ch) →