Azione di paternità. La perizia antropobiologica può essere ordinata secondo il diritto federale soltanto quando non vi si oppongano restrizioni di diritto procedurale cantonale. Nella fattispecie, il convenuto ha chiesto tale prova solo devanti alla seconda istanza: ai sensi della procedura cantonale, la sua richiesta era tardiva. La giurisdizione cantonale superiore poteva, pertanto, rifiutare la perizia.
1. Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Mai 1965 i.S. P. gegen M. B.
Action en paternité. L'expertise anthropobiologique ne peut être requise en vertu du droit civil fédéral que si aucune disposition restrictive de la procédure cantonale n'y fait obstacle. En l'espèce, le défendeur a proposé cette preuve en seconde instance seulement; selon la procédure cantonale, sa requête était tardive. Aussi l'autorité cantonale était-elle fondée à refuser l'expertise pour ce motif.
Azione di paternità. La perizia antropobiologica può essere ordinata secondo il diritto federale soltanto quando non vi si oppongano restrizioni di diritto procedurale cantonale. Nella fattispecie, il convenuto ha chiesto tale prova solo devanti alla seconda istanza: ai sensi della procedura cantonale, la sua richiesta era tardiva. La giurisdizione cantonale superiore poteva, pertanto, rifiutare la perizia.