Art. 90 OG; art. 4 e 116 CF; libertà della lingua; scuole private. 1. Il ricorso di diritto pubblico contro il rifiuto, il ritiro o la limitazione di un permesso di polizia non ha una funzione puramente cassatoria. Natura giuridica dell'autorizzazione ad aprire una scuola privata secondo il diritto zurigano (consid. I). 2. La libertà della lingua è garantita dal diritto costituzionale federale non scritto (consid. II/1). Essa è sottoposta alla riserva dell'art. 116 CF. Le misure fondate su questo testo costituzionale che i cantoni prendono per salvaguardare i quattro territori linguistici tradizionali della Svizzera, devono rispettare il principio della proporzionalità (consid. II/2); esse abbisognano di una base legale. Potere d'esame del Tribunale federale in materia d'interpretazione e d'applicazione del diritto cantonale (consid. II/3). 3. I cantoni possono, sulla base dell'art. 116 CF, determinare anche per le scuole private la lingua in cui dev'essere dato l'insegnamento (consid. II/2). Ammissibilità della prescrizione secondo cui gli scolari, dopo un determinato termine, devono poter seguire l'insegnamento nella lingua del cantone e devono poi passare in una scuola ove le lezioni vengono impartite in tale lingua (consid. II/3b). 4. Presupposti per il ritiro e la limitazione del permesso di tener aperta una scuola privata secondo il diritto zurigano (consid. III).
73. Urteil vom 31. März 1965 i.S. Association de l'Ecole française und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat und Verwaltungsgericht des Kantons Zürich.
Art. 90 OJ; art. 4 et 116 Cst. Liberté de la langue; écoles privées. 1. Le recours de droit public formé contre le refus, le retrait ou la limitation d'une autorisation de police n'est pas un simple recours en nullité. Nature juridique de l'autorisation d'ouvrir une école privée selon le droit zurichois (consid. I). 2. La liberté de la langue est garantie par le droit constitutionnel fédéral non écrit (consid. II/1). Elle est soumise aux réserves découlant de l'art. 116 Cst. Les mesures fondées sur ce texte constitutionnel que les cantons prennent pour sauvegarder les territoires linguistiques traditionnels de la Suisse doivent respecter le principe de la proportionnalité (consid. II/2); elles requièrent une base légale. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant à l'interprétation et l'application du droit cantonal (consid. II/3). 3. Les cantons peuvent se fonder sur l'art. 116 Cst. pour déterminer la langue dans laquelle l'enseignement est donné, même dans les écoles privées (consid. II/2). Il leur est loisible de prescrire qu'après un certain délai, les élèves doivent être aptes à suivre les cours dans la langue nationale du canton et passer dans une école où l'enseignement est dispensé dans cette langue (consid. II/3 b). 4. Conditions du retrait et de la limitation de l'autorisation d'exploiter une école privée selon le droit zurichois (consid. III).
Art. 90 OG; art. 4 e 116 CF; libertà della lingua; scuole private. 1. Il ricorso di diritto pubblico contro il rifiuto, il ritiro o la limitazione di un permesso di polizia non ha una funzione puramente cassatoria. Natura giuridica dell'autorizzazione ad aprire una scuola privata secondo il diritto zurigano (consid. I). 2. La libertà della lingua è garantita dal diritto costituzionale federale non scritto (consid. II/1). Essa è sottoposta alla riserva dell'art. 116 CF. Le misure fondate su questo testo costituzionale che i cantoni prendono per salvaguardare i quattro territori linguistici tradizionali della Svizzera, devono rispettare il principio della proporzionalità (consid. II/2); esse abbisognano di una base legale. Potere d'esame del Tribunale federale in materia d'interpretazione e d'applicazione del diritto cantonale (consid. II/3). 3. I cantoni possono, sulla base dell'art. 116 CF, determinare anche per le scuole private la lingua in cui dev'essere dato l'insegnamento (consid. II/2). Ammissibilità della prescrizione secondo cui gli scolari, dopo un determinato termine, devono poter seguire l'insegnamento nella lingua del cantone e devono poi passare in una scuola ove le lezioni vengono impartite in tale lingua (consid. II/3b). 4. Presupposti per il ritiro e la limitazione del permesso di tener aperta una scuola privata secondo il diritto zurigano (consid. III).