LResp. Responsabilità della Confederazione per atti del Consiglio federale. 1. L'attore non è tenuto a designare la o le persone alle quali addebita il comportamento illecito; è sufficiente che indichi l'ufficio o l'autorità responsabile dell'azione o dell'omissione che reputa illecite (consid. 1). 2. Limiti della responsabilità della Confederazione per atti del Consiglio federale (consid. 2). 3. Nozione di comportamento illecito nel senso dell'art. 3 cpv. 1 LResp. (consid. 3). 4. La presentazione di una denuncia penale infondata e la divulgazione della medesima da parte di un ufficio o di un'autorità federali possono comportare una responsabilità della Confederazione, ma solo nel caso in cui sia dimostrato che l'autorità o l'ufficio federali hanno oltrepassato il loro potere di apprezzamento o ne hanno abusato (consid. 2 e 4). 5. Segreto della denuncia penale e degli atti istruttori. Eccezioni (consid. 5).
70. Estratto della sentenza 15 ottobre 1965 nella causa Bossi contro Confederazione.
LRCF. Responsabilité de la Confédération pour les actes du Conseil fédéral. 1. Le demandeur n'est pas tenu de désigner la ou les personnes auxquelles il impute un comportement illicite; il suffit qu'il indique l'office ou l'autorité responsable de l'acte ou de l'omission qu'il considère comme illicite (consid. 1). 2. Limites de la responsabilité de la Confédération pour les actes du Conseil fédéral (consid. 2). 3. Notion du comportement illicite au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (consid. 3). 4. Le fait, pour un office fédéral ou une autorité fédérale, de porter une dénonciation pénale mal fondée et de la divulguer, peut entraîner la responsabilité de la Confédération, mais seulement s'il est prouvé que l'office ou l'autorité en question a outrepassé son pouvoir d'appréciation ou qu'il en a abusé (consid. 2 et 4). 5. Secret de la dénonciation pénale et des opérations de l'enquête. Exceptions (consid. 5).
LResp. Responsabilità della Confederazione per atti del Consiglio federale. 1. L'attore non è tenuto a designare la o le persone alle quali addebita il comportamento illecito; è sufficiente che indichi l'ufficio o l'autorità responsabile dell'azione o dell'omissione che reputa illecite (consid. 1). 2. Limiti della responsabilità della Confederazione per atti del Consiglio federale (consid. 2). 3. Nozione di comportamento illecito nel senso dell'art. 3 cpv. 1 LResp. (consid. 3). 4. La presentazione di una denuncia penale infondata e la divulgazione della medesima da parte di un ufficio o di un'autorità federali possono comportare una responsabilità della Confederazione, ma solo nel caso in cui sia dimostrato che l'autorità o l'ufficio federali hanno oltrepassato il loro potere di apprezzamento o ne hanno abusato (consid. 2 e 4). 5. Segreto della denuncia penale e degli atti istruttori. Eccezioni (consid. 5).