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BGE 91 I 200

Art. 2 disp. trans. CF; art. 321 CP; art. 4 CF. 1. La violazione della forza derogatoria di disposizioni federali di diritto penale deve essere, di regola, fatta valere mediante ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale; il ricorso di diritto pubblico è possibile, a tale riguardo, solo in casi eccezionali. Le disposizioni cantonali sull'obbligo degli avvocati di testimoniare non violano l'art. 321 CP. 2. L'autorità di vigilanza, prima di svincolare un avvocato dal segreto professionale, deve udirlo. 3. L'avvocato può essere obbligato ad esprimersi, in qualità di teste, su comunicazioni fattegli da un cliente nel quadro del mandato affidatogli, quando il cliente stesso possa rifiutare la testimonianza sui fatti relativi?

16 novembre 2007·Volume 91·I·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

34. Urteil vom 7. Juli 1965 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft und Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden.

FR

Art. 2 disp. trans. Cst.; art. 321 CP; art. 4 Cst. 1. En règle générale, le grief relatif à la violation de la force dérogatoire attachée à des dispositions fédérales de droit pénal doit être présenté dans un pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral; le recours de droit public n'est ouvert à cet effet que dans des cas exceptionnels. Les dispositions cantonales concernant le devoir des avocats de témoigner ne violent pas l'art. 321 CP. 2. Avant de délier un avocat de son secret professionnel, l'autorité de surveillance doit l'entendre. 3. L'avocat peut-il être contraint de s'exprimer en qualité de témoin sur des communications qu'un de ses clients lui a faites dans le cadre du mandat qu'il lui avait confié, lorsque le client lui-même est en droit de refuser de déposer au sujet des faits en cause?

IT

Art. 2 disp. trans. CF; art. 321 CP; art. 4 CF. 1. La violazione della forza derogatoria di disposizioni federali di diritto penale deve essere, di regola, fatta valere mediante ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale; il ricorso di diritto pubblico è possibile, a tale riguardo, solo in casi eccezionali. Le disposizioni cantonali sull'obbligo degli avvocati di testimoniare non violano l'art. 321 CP. 2. L'autorità di vigilanza, prima di svincolare un avvocato dal segreto professionale, deve udirlo. 3. L'avvocato può essere obbligato ad esprimersi, in qualità di teste, su comunicazioni fattegli da un cliente nel quadro del mandato affidatogli, quando il cliente stesso possa rifiutare la testimonianza sui fatti relativi?

Vedi originale(bger.ch) →