Skip to content
BGE 91 I 173

Imposta sulle transazioni immobiliari, art. 4 CF. 1. Nel cantone Lucerna, la contribuzione sulle transazioni immobiliari è una imposta e non una tassa nel senso giuridico (consid. 2). 2. Di regola, non è arbitrario fondarsi, ai fini dell'imposizione, sul contenuto economico di una situazione di fatto. Non è pertanto contraria all'art. 4 CF l'opinione secondo cui il § 1 della legge lucernese del 30 giugno 1897 sulle tasse di mutazione si riferisce, oltre alla transazione giuridica, anche a quella economica (consid.3) 3. Non è arbitrario ammettere che una parte contraente trasferisce all'altra una casa terminata, quando questa è venduta nella sua ossatura, il venditore deve portare a termine i lavori, e i contratti di compra-vendita e d'appalto dipendono l'un l'altro a tal punto che l'uno non sarebbe stato concluso senza l'altro (consid. 4). Questo vale anche quando le parti ai contratti di compra-vendita e d'appalto non sono le medesime (consid. 5 e 6).

16 novembre 2007·Volume 91·I·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

30. Auszug aus dem Urteil vom 16. Juni 1965 i.S. X. gegen Stadtrat von Luzern und Regierungsrat des Kantons Luzern.

FR

Impôt de mutation, art. 4 Cst. 1. Dans le canton de Lucerne, le droit de mutation est un impôt et non un émolument au sens juridique (consid. 2). 2. En règle générale, il n'est pas arbitraire, lors d'une imposition, de tenir compte d'une situation de fait telle qu'elle se présente sur le plan économique. N'est donc pas contraire à l'art. 4 Cst. l'opinion selon laquelle le § 1 de la loi lucernoise du 30 juin 1897 sur l'impôt de mutation vise, outre le transfert juridique de la propriété, le transfert économique (consid. 3). 3. Il n'est pas arbitraire de considérer qu'une maison terminée est transférée par l'une des parties au contrat à l'autre lorsqu'elle est vendue à l'achèvement du gros oeuvre, que le vendeur est chargé de mener les travaux à chef et que les contrats de vente et d'entreprise dépendent l'un de l'autre à tel point que l'un n'aurait pas été conclu sans l'autre (consid. 4). Il en va ainsi même quand les parties aux contrats de vente et d'entreprise ne sont pas les mêmes (consid. 5 et 6).

IT

Imposta sulle transazioni immobiliari, art. 4 CF. 1. Nel cantone Lucerna, la contribuzione sulle transazioni immobiliari è una imposta e non una tassa nel senso giuridico (consid. 2). 2. Di regola, non è arbitrario fondarsi, ai fini dell'imposizione, sul contenuto economico di una situazione di fatto. Non è pertanto contraria all'art. 4 CF l'opinione secondo cui il § 1 della legge lucernese del 30 giugno 1897 sulle tasse di mutazione si riferisce, oltre alla transazione giuridica, anche a quella economica (consid.3) 3. Non è arbitrario ammettere che una parte contraente trasferisce all'altra una casa terminata, quando questa è venduta nella sua ossatura, il venditore deve portare a termine i lavori, e i contratti di compra-vendita e d'appalto dipendono l'un l'altro a tal punto che l'uno non sarebbe stato concluso senza l'altro (consid. 4). Questo vale anche quando le parti ai contratti di compra-vendita e d'appalto non sono le medesime (consid. 5 e 6).

Vedi originale(bger.ch) →