Skip to content
BGE 91 I 127

Estradizione. Delinquente estradato dalla Germania alla Svizzera; domanda di riestradizione in seguito presentata dalla Francia alla Svizzera. 1. Quando l'estradizione tra la Svizzera e un altro Stato è regolata da un trattato internazionale, la LF del 22 gennaio 1892 sulla estradizione agli Stati stranieri non è, di massima, applicabile (consid. 2). 2. Un delinquente estradato dalla Germania alla Svizzera può da questa essere riestradato in Francia soltanto con il consenso della Germania; se tale consenso è dato, la riestradizione alla Francia si presenta come una estradizione ordinaria, per la quale non è necessario il consenso del delinquente (consid. 1 e 2). 3. Interpretazione del termine "rifugiato" contenuto nell'art. 1 del Trattato franco-svizzero d'estradizione. Questo termine non deveessere inteso alla lettera; può essere estradato alla Francia il delinquente il quale si trovi in Svizzera per il motivo che vi è stato estradato da un terzo Stato (consid. 3a). 4. Il delinquente non può opporsi alla riestradizione alla Francia asserendo: - di avere subordinato la sua estradizione dalla Germania alla Svizzera alla condizione di essere rimesso alle autorità germaniche dopo la fine dei procedimenti penali in Svizzera (consid. 3b); - che i delittti di diritto comune per i quali la Francia chiede la riestradizione non sono che un pretesto allo scopo di perseguirlo per delitti politici (consid. 3c).

16 novembre 2007·Volume 91·I·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

21. Arrêt du 12 mai 1965 dans la cause Gilette contre Ministère public fédéral.

FR

Extradition. Malfaiteur extradé d'Allemagne en Suisse; demande de réextradition présentée ensuite par la France à la Suisse. 1. Lorsque l'extradition entre la Suisse et un autre Etat est réglée par un traité international, la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers n'est en principe pas applicable (consid. 2). 2. Un malfaiteur extradé par l'Allemagne à la Suisse ne peut être réextradé par la Suisse à la France qu'avec le consentement de l'Allemagne; ce consentement donné, la réextradition à la France se présente comme une extradition ordinaire; le consentement du délinquant n'est pas nécessaire (consid. 1 et 2). 3. Interprétation du terme "réfugié" enployé à l'art. 1er du traité franco-suisse d'extradition. Ce terme ne doit pas être entendu à la lettre; peut être extradé à la France le malfaiteur qui se trouve en Suisse parce qu'il y a été extradé par un Etat tiers (consid. 3 a). 4. Le délinquant ne peut s'opposer à sa réextradition à la France en faisant valoir: - qu'il avait subordonné son extradition d'Allemagne en Suisse à la condition d'être remis aux autorités allemandes après la fin des poursuites pénales en Suisse (consid. 3 b); - que les délits de droit commun pour lesquels la France demande la réextradition ne sont qu'un prétexte pour le poursuivre en raison de délits politiques (consid. 3 c).

IT

Estradizione. Delinquente estradato dalla Germania alla Svizzera; domanda di riestradizione in seguito presentata dalla Francia alla Svizzera. 1. Quando l'estradizione tra la Svizzera e un altro Stato è regolata da un trattato internazionale, la LF del 22 gennaio 1892 sulla estradizione agli Stati stranieri non è, di massima, applicabile (consid. 2). 2. Un delinquente estradato dalla Germania alla Svizzera può da questa essere riestradato in Francia soltanto con il consenso della Germania; se tale consenso è dato, la riestradizione alla Francia si presenta come una estradizione ordinaria, per la quale non è necessario il consenso del delinquente (consid. 1 e 2). 3. Interpretazione del termine "rifugiato" contenuto nell'art. 1 del Trattato franco-svizzero d'estradizione. Questo termine non deveessere inteso alla lettera; può essere estradato alla Francia il delinquente il quale si trovi in Svizzera per il motivo che vi è stato estradato da un terzo Stato (consid. 3a). 4. Il delinquente non può opporsi alla riestradizione alla Francia asserendo: - di avere subordinato la sua estradizione dalla Germania alla Svizzera alla condizione di essere rimesso alle autorità germaniche dopo la fine dei procedimenti penali in Svizzera (consid. 3b); - che i delittti di diritto comune per i quali la Francia chiede la riestradizione non sono che un pretesto allo scopo di perseguirlo per delitti politici (consid. 3c).

Vedi originale(bger.ch) →