Norma di diritto cantonale che prescrive di notificare la sentenza penale al patrocinatore e personalmente all'accusato. Notificazione all'accusato all'estero. 1. L'assistenza giudiziaria con l'Italia non si applica ai procedimenti relativi alle leggi fiscali (consid. 1 e 2). 2. La notificazione di una sentenza penale all'estero, a mezzo posta, viola il diritto internazionale. Chi non ha tempestivamente denunciato una siffatta violazione non può tuttavia opporsi alla decisione di commutazione di una multa, pretendendo che l'abusiva intimazione a mezzo posta all'estero della relativa sentenza non ha consentito alla medesima di passare in cosa giudicata (consid. 3).
12. Sentenza 17 marzo 1964 della Corte di cassazione penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro Bianchi.
Règle de droit cantonal prescrivant de notifier le jugement pénal au conseil juridique et personnellement à l'inculpé. Notification à l'inculpé à l'étranger. 1. L'assistance judiciaire avec l'Italie ne s'applique pas aux procédures relatives aux lois fiscales (consid. 1 et 2). 2. La notification postale à l'étranger d'une sentence pénale viole le droit international. Celui qui ne s'est pas plaint en temps utile d'une telle violation ne peut cependant s'opposer à la décision portant conversion de l'amende en alléguant que le caractère abusif de sa notification postale à l'étranger n'a pas permis à la dite sentence de passer en force (consid. 3).
Norma di diritto cantonale che prescrive di notificare la sentenza penale al patrocinatore e personalmente all'accusato. Notificazione all'accusato all'estero. 1. L'assistenza giudiziaria con l'Italia non si applica ai procedimenti relativi alle leggi fiscali (consid. 1 e 2). 2. La notificazione di una sentenza penale all'estero, a mezzo posta, viola il diritto internazionale. Chi non ha tempestivamente denunciato una siffatta violazione non può tuttavia opporsi alla decisione di commutazione di una multa, pretendendo che l'abusiva intimazione a mezzo posta all'estero della relativa sentenza non ha consentito alla medesima di passare in cosa giudicata (consid. 3).