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BGE 90 IV 4

Art. 74 CP. La prescrizione di una pena privativa della libertà personale, la cui esecuzione è stata sospesa in virtù dell'art. 43 CP, comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e non è sospesa mentre il condannato, già dedito alla dissolutezza o all'ozio, è educato al lavoro.

16 novembre 2007·Volume 90·IV·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

2. Urteil des Kassationshofes vom 28. Februar 1964 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen X.

FR

Art. 74 CP. La prescription d'une peine privative de liberté dont l'exécution a été suspendue selon l'art. 43 CP commence à courir le jour où le jugement passe en force et n'est pas suspenduependant que le condamné qui vivait dans l'inconduite ou la fainéantise est éduqué au travail.

IT

Art. 74 CP. La prescrizione di una pena privativa della libertà personale, la cui esecuzione è stata sospesa in virtù dell'art. 43 CP, comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e non è sospesa mentre il condannato, già dedito alla dissolutezza o all'ozio, è educato al lavoro.

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