Art. 269 cpv. 1 e 3 LEF. Una pretesa rivocatoria non è "scoperta" nel senso di questo disposto se gli organi del fallimento ne hanno ignorato l'esistenza solo per una negligenza inescusabile. Oggetto e onere della prova. Compiti rispettivi del giudice e delle autorità di esecuzione. Autorità di cosa giudicata della graduatoria e riconoscimento del diritto scoperto dopo la chiusura del fallimento.
10. Arrêt du 23 juin 1964 dans la cause Agustom.
Art. 269 al. 1 et 3 LP. Une prétention révocatoire n'est pas "découverte" dans le sens de cette disposition lorsque les organes de la faillite n'en ont ignoré l'existence que par une négligence inexcusable. Objet et fardeau de la preuve. Tâches respectives du juge et des autorités de poursuite. Autorité de l'état de collocation et reconnaissance du droit découvert après la clôture de la faillite.
Art. 269 cpv. 1 e 3 LEF. Una pretesa rivocatoria non è "scoperta" nel senso di questo disposto se gli organi del fallimento ne hanno ignorato l'esistenza solo per una negligenza inescusabile. Oggetto e onere della prova. Compiti rispettivi del giudice e delle autorità di esecuzione. Autorità di cosa giudicata della graduatoria e riconoscimento del diritto scoperto dopo la chiusura del fallimento.