Skip to content
BGE 90 I 283

Raggruppamento terreni. Arbitrio. 1. La stima di fondi compresi in un raggruppamento terreni diviene di massima vincolante per tutti gli interessati dopo che eventuali ricorsi cantonali cui è stata l'oggetto sono stati liquidati; essa non può più essere rimessa in questione all'atto del nuovo riparto. Respinti tali ricorsi, può la stima essere impugnata per sè medesima mediante ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF oppure solo in relazione con il nuovo riparto? (consid. 5). 2. Interpretazione e applicazione del principio secondo cui ogni proprietario deve, per quanto possibile, ricevere in compenso fondi di natura e situazione analoghe. Estensione del potere d'apprezzamento delle competenti autorità cantonali. Modo di trattare un terreno sito in una zona edilizia o comunque pagato come terreno da costruzione (consid. 6).

16 novembre 2007·Volume 90·I·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

43. Urteil vom 2. Dezember 1964 i.S. Senn gegen Bodenverbesserungsgenossenschaft Habsburg und Kantonale Bodenverbesserungskommission Aargau.

FR

Remaniement parcellaire. Arbitraire. 1. L'estimation des fonds compris dans un remaniement parcellaire devient en principe obligatoire pour tous les intéressés après que les éventuels recours cantonaux dont elle a fait l'objet ont été liquidés; elle ne peut plus être remise en cause lors de la nouvelle répartition des terres. Les recours cantonaux rejetés, peut-elle être attaquée pour elle-même par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. ou ne doit-elle l'être qu'en relation avec la nouvelle répartition des terres? (consid. 5). 2. Interprétation et application du principe selon lequel chaque propriétaire doit autant que possible recevoir en compensation des fonds inclus dans le remaniement, des terrains de nature et situation analogues. Etendue du pouvoir d'appréciation appartenant à cet égard aux autorités cantonales compétentes. Manière de traiter un terrain qui se trouve dans une zone de construction ou qui du moins a été payé au prix du terrain à bâtir (consid. 6).

IT

Raggruppamento terreni. Arbitrio. 1. La stima di fondi compresi in un raggruppamento terreni diviene di massima vincolante per tutti gli interessati dopo che eventuali ricorsi cantonali cui è stata l'oggetto sono stati liquidati; essa non può più essere rimessa in questione all'atto del nuovo riparto. Respinti tali ricorsi, può la stima essere impugnata per sè medesima mediante ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF oppure solo in relazione con il nuovo riparto? (consid. 5). 2. Interpretazione e applicazione del principio secondo cui ogni proprietario deve, per quanto possibile, ricevere in compenso fondi di natura e situazione analoghe. Estensione del potere d'apprezzamento delle competenti autorità cantonali. Modo di trattare un terreno sito in una zona edilizia o comunque pagato come terreno da costruzione (consid. 6).

Vedi originale(bger.ch) →