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BGE 89 IV 132

Art. 204 CP, pubblicazioni oscene, distruzione degli oggetti. 1. L'oggetto osceno è pubblicato quanto è reso accessibile a una cerchia indeterminata di persone (consid. 4). 2. L'accusato non può argomentare che, in altri casi, la legge ha avuto una errata applicazione o non è stata punto applicata (consid. 5). 3. Quando un oggetto, per sè stesso osceno, presenta un vero interesse culturale, basta, per assicurarne la distruzione secondo l'art. 204 num. 3 CP, prendere i provvedimenti indispensabili per sottrarlo al pubblico in genere, limitandone l'accesso a una cerchia ben determinata di specialisti seri (consid. 6).

16 novembre 2007·Volume 89·IV·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

27. Arrêt de la cour de cassation pénale du 10 mai 1963 dans la cause Rey contre Ministère public du canton du Valais.

FR

Art. 204 CP, publications obscènes, destruction des objets. 1. L'objet obscène est publié lorsqu'il est rendu accessible à un cercle indéterminé de personnes (consid. 4). 2. Le justiciable ne saurait prendre argument du fait que, dans d'autres cas que le sien, la loi a reçu une fausse application ou n'a pas été appliquée du tout (consid. 5). 3. Lorsqu'un objet, en lui-même obscène, présente un véritable intérêt culturel, il suffit. pour en assurer la destruction selon l'art. 204 ch. 3 CP, de prendre les mesures indispensables pour le soustraire au public en général, tout en y donnant accès à un cercle bien déterminé de spécialistes sérieux (consid. 6).

IT

Art. 204 CP, pubblicazioni oscene, distruzione degli oggetti. 1. L'oggetto osceno è pubblicato quanto è reso accessibile a una cerchia indeterminata di persone (consid. 4). 2. L'accusato non può argomentare che, in altri casi, la legge ha avuto una errata applicazione o non è stata punto applicata (consid. 5). 3. Quando un oggetto, per sè stesso osceno, presenta un vero interesse culturale, basta, per assicurarne la distruzione secondo l'art. 204 num. 3 CP, prendere i provvedimenti indispensabili per sottrarlo al pubblico in genere, limitandone l'accesso a una cerchia ben determinata di specialisti seri (consid. 6).

Vedi originale(bger.ch) →