Vendita al locatore del bestiame e degli altri beni di inventario. Compensazione del prezzo con un credito dipendente da mutuo. Azione revocatoria promossa contro questo negozio giuridico nella liquidazione della successione del venditore ad opera dell'ufficio dei fallimenti. Art. 288 e 291 LEF, 286 cpv. 3 CO. 1. Azione revocatoria fondata sull'art. 288 LEF. Presupposti e differenziazione dall'azione di cui all'art. 287 LEF. Refutazione dell'obiezione del convenuto, secondo cui egli avrebbe potutoottenere la copertura del suo credito anche omettendo la controversa compensazione e procedendo in via esecutiva (consid. 3). 2. Determinazione del valore da restituire in sostituzione delle cose non più in possesso del convenuto. Art. 291 cpv. 1 LEF (consid. 4). 3. Collocazione del credito ripristinato (art. 291 cpv. 2 LEF). Al convenuto è riservata la facoltà di prelevare il dividendo spettantegli per il suddetto titolo sulla prestazione suppletiva che deve fornire giusta l'art. 291 cpv. 1 LEF (consid. 5, lett. a). 4. Spetta inoltre al convenuto per il fitto un diritto di ritenzione sulla prestazione suppletiva che deve fornire alla massa (art. 286 cpv. 3 CO)? La relativa pretesa nel fallimento dev'essere liquidata nella procedura di collocazione. L'amministrazione del fallimento deve attendere l'esito di questa procedura prima di distribuire la prestazione suppletiva (consid. 5, lett. 5).
5. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. März 1963 i.S. Zollikofer gegen Silvestri und Streitgenossen, Zessionare der Masse im Verlassenschaftskonkurs Streuli.
Vente du bétail et chédail au bailleur. Compensation du prix avec la créance en remboursement d'un prêt. Action révocatoire introduite contre cet acte juridique lors de la liquidation de la succession du vendeur par l'office des faillites. Art. 288 et 291 LP, 286 al. 3 CO. 1. Action révocatoire fondée sur l'art. 288 LP. Conditions. Différence d'avec l'action de l'art. 287 LP. Réfutation de l'objection du défendeur, qui prétendait qu'il aurait pu couvrir sa créance même sans accomplir l'acte qui l'a éteinte, à savoir par la voie de la poursuite (consid. 3). 2. Détermination de la valeur à restituer pour remplacer les choses qui ne sont plus en possession du défendeur. Art. 291 al. 1 LP. (consid. 4). 3. Collocation de la créance recouvrée (art. 291 al. 2 LP). Le défendeur conserve la faculté de prélever le dividende qui lui revient de ce chef sur la prestation de remplacement qu'il doit fournir selon l'art. 291 al. 1 LP (consid. 5, litt. a). 4. Le défendeur a-t-il en outre un droit de rétention pour le fermage sur la valeur de remplacement qu'il doit restituer à la masse (art. 286 al. 3 CO)? Sa production dans la faillite faite dans ce sens doit être liquidée dans la procédure de collocation. L'administration de la faillite doit attendre le résultat de cette procédure avant de distribuer la prestation de remplacement (consid. 5, litt. b).
Vendita al locatore del bestiame e degli altri beni di inventario. Compensazione del prezzo con un credito dipendente da mutuo. Azione revocatoria promossa contro questo negozio giuridico nella liquidazione della successione del venditore ad opera dell'ufficio dei fallimenti. Art. 288 e 291 LEF, 286 cpv. 3 CO. 1. Azione revocatoria fondata sull'art. 288 LEF. Presupposti e differenziazione dall'azione di cui all'art. 287 LEF. Refutazione dell'obiezione del convenuto, secondo cui egli avrebbe potutoottenere la copertura del suo credito anche omettendo la controversa compensazione e procedendo in via esecutiva (consid. 3). 2. Determinazione del valore da restituire in sostituzione delle cose non più in possesso del convenuto. Art. 291 cpv. 1 LEF (consid. 4). 3. Collocazione del credito ripristinato (art. 291 cpv. 2 LEF). Al convenuto è riservata la facoltà di prelevare il dividendo spettantegli per il suddetto titolo sulla prestazione suppletiva che deve fornire giusta l'art. 291 cpv. 1 LEF (consid. 5, lett. a). 4. Spetta inoltre al convenuto per il fitto un diritto di ritenzione sulla prestazione suppletiva che deve fornire alla massa (art. 286 cpv. 3 CO)? La relativa pretesa nel fallimento dev'essere liquidata nella procedura di collocazione. L'amministrazione del fallimento deve attendere l'esito di questa procedura prima di distribuire la prestazione suppletiva (consid. 5, lett. 5).