Art. 3 lett. e, art. 8 cpv. 1 e 2 (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2024), art. 10 cpv. 1 e 2 lett. a e b, prima e seconda parte della frase (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017 [di seguito: LIVA 2009]) rispettivamente lett. b n. 2, prima e seconda parte della frase (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024 [di seguito: LIVA 2016]), art. 45 e 80 LIVA; art. 10 cpv. 1 lett. d-f e cpv. 2 lett. a e b OIVA; nozione di prestazione di servizi elettronici; sistema di prenotazione di alloggi online. Un'impresa con sede all'estero, che gestisce un sistema di prenotazione online di alloggi (piattaforma di intermediazione rispettivamente di prenotazione) in Svizzera, ha fornito servizi elettronici nel senso della legislazione svizzera sull'imposta sul valore aggiunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 giugno 2020 (consid. 5-9). Considerato che, nei periodi fiscali in questione, tali prestazioni sono state fornite anche a destinatari in territorio svizzero non assoggettati all'imposta (sul valore aggiunto), si applica la controeccezione prevista all'art. 10 cpv. 2 lett. b seconda parte della frase LIVA 2009 rispettivamente all'art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2 seconda parte della frase LIVA 2016, che costituisce una deroga alla liberazione dall'assoggettamento previsto all'art. 10 cpv. 2 lett. b prima parte della frase LIVA 2009 e all'art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2, prima parte della frase LIVA 2016. Tale impresa è pertanto soggetta all'obbligo fiscale (consid. 10). Gli importi fiscali addebitati successivamente risultano conformi al diritto federale per quanto riguarda il loro ammontare; in particolare, all'impresa non sono state giustamente concesse (ulteriori) agevolazioni fiscali nel senso dell'art. 80 LIVA (consid. 11).
19. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. B.V. gegen Eidgenössische Steuerverwaltung (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 3 let. e, art. 8 al. 1 et 2 (version en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2024), art. 10 al. 1 et 2 let. a et b, première et seconde partie de la phrase (version en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 [ci-après: LTVA 2009]), respectivement let. b ch. 2, première et seconde partie de la phrase (version en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 [ci-après: LTVA 2016]), art. 45 et 80 LTVA; art. 10 al. 1 let. d-f et al. 2 let. a et b OTVA; notion de prestation de services fournies par voie électronique; système de réservation d'hébergements en ligne. L'entreprise en cause, dont le siège est à l'étranger, exploite en Suisse un système de réservation d'hébergements en ligne (plateforme d'intermédiation ou de réservation). Entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2020, elle a fourni des prestations de services par voie électronique au sens de la législation suisse en matière de taxe sur la valeur ajoutée (consid. 5-9). Dès lors que, durant les périodes fiscales litigieuses, ces prestations ont été fournies également à des destinataires se trouvant sur le territoire suisse qui n'étaient pas assujettis à l'impôt (sur les acquisitions), la contre-exception prévue à l'art. 10 al. 2 let. b, seconde partie de la phrase, LTVA 2009, respectivement à l'art. 10 al. 2 let. b ch. 2, seconde partie de la phrase, LTVA 2016, qui déroge à la libération de l'assujettissement consacrée à la première partie de la phrase de ces mêmes dispositions, trouve application. L'entreprise est ainsi assujettie à la TVA (consid. 10). Les montants d'impôt rappelés sont conformes au droit fédéral quant à leur quotité; en particulier, aucune facilité (supplémentaire) au sens de l'art. 80 LTVA ne pouvait être accordée à l'entreprise (consid. 11).
Art. 3 lett. e, art. 8 cpv. 1 e 2 (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2024), art. 10 cpv. 1 e 2 lett. a e b, prima e seconda parte della frase (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017 [di seguito: LIVA 2009]) rispettivamente lett. b n. 2, prima e seconda parte della frase (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024 [di seguito: LIVA 2016]), art. 45 e 80 LIVA; art. 10 cpv. 1 lett. d-f e cpv. 2 lett. a e b OIVA; nozione di prestazione di servizi elettronici; sistema di prenotazione di alloggi online. Un'impresa con sede all'estero, che gestisce un sistema di prenotazione online di alloggi (piattaforma di intermediazione rispettivamente di prenotazione) in Svizzera, ha fornito servizi elettronici nel senso della legislazione svizzera sull'imposta sul valore aggiunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 giugno 2020 (consid. 5-9). Considerato che, nei periodi fiscali in questione, tali prestazioni sono state fornite anche a destinatari in territorio svizzero non assoggettati all'imposta (sul valore aggiunto), si applica la controeccezione prevista all'art. 10 cpv. 2 lett. b seconda parte della frase LIVA 2009 rispettivamente all'art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2 seconda parte della frase LIVA 2016, che costituisce una deroga alla liberazione dall'assoggettamento previsto all'art. 10 cpv. 2 lett. b prima parte della frase LIVA 2009 e all'art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2, prima parte della frase LIVA 2016. Tale impresa è pertanto soggetta all'obbligo fiscale (consid. 10). Gli importi fiscali addebitati successivamente risultano conformi al diritto federale per quanto riguarda il loro ammontare; in particolare, all'impresa non sono state giustamente concesse (ulteriori) agevolazioni fiscali nel senso dell'art. 80 LIVA (consid. 11).