Skip to content
BGE 152 I 95

Art. 8 e 14 CEDU; art. 29sexies cpv. 3 LAVS; ripartizione per metà tra i coniugi degli accrediti per compiti educativi assegnati durante gli anni civili di matrimonio; diritto al rispetto della vita privata e familiare. La concessione di accrediti per compiti educativi non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 CEDU. Considerato che la riduzione dell'attività lucrativa non è un criterio determinante per l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi, la concessione degli stessi non ha necessariamente un impatto reale sull'organizzazione della vita familiare. La scelta della persona assicurata di esercitare o no un'attività lucrativa (a tempo pieno o a tempo parziale) durante il periodo in cui si dedica all'educazione dei suoi figli non ha in effetti un'incidenza sul diritto agli accrediti per compiti educativi, né sull'importo dell'accredito considerato per il calcolo della rendita, perché si tratta di un importo forfettario. Inoltre, visto che le conseguenze di considerare la metà di un accredito per compiti educativi (in applicazione dell'art. 29sexies cpv. 3 LAVS sulla ripartizione per metà tra i coniugi degli accrediti per compiti educativi assegnati durante gli anni civili di matrimonio) sono soprattutto di natura finanziaria, si tratta di un aspetto che a priori non rientra nella nozione di "vita privata", e quindi l'art. 8 CEDU non entra in considerazione nemmeno sotto questo aspetto (consid. 7.2).

5 giugno 2026·Volume 152·I·Dossier: 9C_431/2024·6 visualizzazioni
DE

10. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause Caisse cantonale neuchâteloise de compensation contre A. (recours en matière de droit public)

FR

Art. 8 et 14 CEDH; art. 29sexies al. 3 LAVS; partage par moitié entre les conjoints de la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage; droit au respect de la vie privée et familiale. L'octroi de bonifications pour tâches éducatives ne tombe pas sous l'empire de l'art. 8 CEDH. Dans la mesure où la baisse de l'activité lucrative n'est pas un critère déterminant pour l'attribution des bonifications pour tâches éducatives, l'octroi de celles-ci n'a pas nécessairement d'incidence réelle sur l'organisation de la vie familiale. Le choix de la personne assurée d'exercer ou non une activité lucrative (à temps plein ou à temps partiel) durant la période où elle se consacre à l'éducation de ses enfants n'a en effet pas d'incidence sur le droit à des bonifications pour tâches éducatives, pas plus du reste que sur le montant de la bonification pris en compte lors du calcul de la rente, dès lors qu'il s'agit d'un montant forfaitaire. Par ailleurs, étant donné que les conséquences de la prise en compte d'une demi-bonification pour tâches éducatives (en application de l'art. 29sexies al. 3 LAVS relatif au partage par moitié entre les conjoints de la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage) sont avant tout de nature financière, il s'agit d'un aspect qui n'est a priori pas couvert par la notion de "vie privée", si bien que l'art. 8 CEDH n'entre pas en jeu sous cet angle-là non plus (consid. 7.2).

IT

Art. 8 e 14 CEDU; art. 29sexies cpv. 3 LAVS; ripartizione per metà tra i coniugi degli accrediti per compiti educativi assegnati durante gli anni civili di matrimonio; diritto al rispetto della vita privata e familiare. La concessione di accrediti per compiti educativi non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 CEDU. Considerato che la riduzione dell'attività lucrativa non è un criterio determinante per l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi, la concessione degli stessi non ha necessariamente un impatto reale sull'organizzazione della vita familiare. La scelta della persona assicurata di esercitare o no un'attività lucrativa (a tempo pieno o a tempo parziale) durante il periodo in cui si dedica all'educazione dei suoi figli non ha in effetti un'incidenza sul diritto agli accrediti per compiti educativi, né sull'importo dell'accredito considerato per il calcolo della rendita, perché si tratta di un importo forfettario. Inoltre, visto che le conseguenze di considerare la metà di un accredito per compiti educativi (in applicazione dell'art. 29sexies cpv. 3 LAVS sulla ripartizione per metà tra i coniugi degli accrediti per compiti educativi assegnati durante gli anni civili di matrimonio) sono soprattutto di natura finanziaria, si tratta di un aspetto che a priori non rientra nella nozione di "vita privata", e quindi l'art. 8 CEDU non entra in considerazione nemmeno sotto questo aspetto (consid. 7.2).

Vedi sentenza: 9C 431/2024: Assurance-vieillesse et survivants