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BGE 152 V 8

Art. 42 cpv. 3, seconda frase, LAI; condizioni del diritto all'assegno per grandi invalidi di grado lieve per necessità di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. La condizione restrittiva prevista dalla seconda frase dell'art. 42 cpv. 3 LAI - ovvero il diritto alla rendita limitato alle persone che soffrono esclusivamente di un danno alla salute psichica - non è applicabile agli assicurati che presentano un danno alla salute mentale (consid. 9.1). Nel contesto di tale disposizione, una persona assicurata affetta da un disturbo dello spettro autistico (DSA) deve essere considerata come affetta da una malattia mentale - e non esclusivamente psichica - quando presenta un disturbo dello sviluppo intellettivo associato al DSA (consid. 9.2-9.4).

29 maggio 2026·Volume 152·V·Dossier: 8C_229/2024·4 visualizzazioni
DE

2. Extrait de l'arrêt de la IVe Cour de droit public dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre A., agissant par ses parents B. et C. (recours en matière de droit public)

FR

Art. 42 al. 3, 2e phrase, LAI; conditions du droit à l'allocation pour impotence de degré faible en raison d'un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La condition restrictive prévue à la 2e phrase de l'art. 42 al. 3 LAI - c'est-à-dire avoir droit à une rente pour les personnes souffrant d'une atteinte à la santé uniquement psychique - n'est pas applicable aux assurés présentant une atteinte à la santé mentale (consid. 9.1). Dans le contexte de cette disposition, une personne assurée atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) doit être considérée comme atteinte d'une maladie mentale - et non uniquement psychique - lorsqu'elle présente un trouble du développement intellectuel associé au TSA (consid. 9.2-9.4).

IT

Art. 42 cpv. 3, seconda frase, LAI; condizioni del diritto all'assegno per grandi invalidi di grado lieve per necessità di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. La condizione restrittiva prevista dalla seconda frase dell'art. 42 cpv. 3 LAI - ovvero il diritto alla rendita limitato alle persone che soffrono esclusivamente di un danno alla salute psichica - non è applicabile agli assicurati che presentano un danno alla salute mentale (consid. 9.1). Nel contesto di tale disposizione, una persona assicurata affetta da un disturbo dello spettro autistico (DSA) deve essere considerata come affetta da una malattia mentale - e non esclusivamente psichica - quando presenta un disturbo dello sviluppo intellettivo associato al DSA (consid. 9.2-9.4).

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BGE 152 V 8 — Swissrulings