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BGE 151 V 343

Art. 21 n. 3 ALC; art. 79b cpv. 2 LPP; art. 60b cpv. 1 OPP 2; limitazione quantitativa e temporale del versamento annuo a titolo di riscatto della previdenza professionale. L'art. 60b cpv. 1 OPP 2 limita il versamento annuo a titolo di riscatto, quantitativamente (20 % del salario assicurato) e temporalmente (cinque anni), per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera. Siccome ciò implica una differenza di trattamento tra queste persone e quelle già stabilite in Svizzera, la norma regolamentare può dissuadere le persone interessate dall'effettivo esercizio del loro diritto di circolazione derivante dall'ALC; essa è suscettibile di indurre una discriminazione indiretta (consid. 6.2). L'art. 21 n. 3 ALC permette a uno Stato contraente di giustificare una discriminazione mediante delle misure volte a garantire la coerenza del sistema fiscale o a evitare l'evasione fiscale (consid. 7.1.2). Sotto il profilo dell'ALC, viene lasciata aperta la questione se l'art. 60b cpv. 1 OPP 2 costituisce una misura volta a combattere l'ottimizzazione fiscale ai sensi dell'art. 21 n. 3 ALC (consid. 7.2). Per contro, la disparità di trattamento che può comportare l'art. 60b cpv. 1 OPP 2 è giustificata in quanto meccanismo volto a garantire la coerenza del sistema fiscale ed è conforme all'art. 21 n. 3 ALC (consid. 7.4).

12 febbraio 2026·Volume 151·V·Dossier: 9C_430/2023·3 visualizzazioni
DE

31. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. contre Fondation B. SA (recours en matière de droit public)

FR

Art. 21 par. 3 ALCP; art. 79b al. 2 LPP; art. 60b al. 1 OPP 2; limitation quantitative et temporelle de la somme de rachat annuelle de la prévoyance professionnelle. L'art. 60b al. 1 OPP 2 limite la somme de rachat annuelle, quantitativement (20 % du salaire assuré) et temporellement (cinq ans) pour les personnes arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse. Impliquant dès lors une différence de traitement entre ces personnes et celles qui sont déjà établies en Suisse, la norme réglementaire est de nature à dissuader les personnes concernées de faire effectivement usage de leur droit de circulation tiré de l'ALCP; elle est susceptible d'induire une discrimination indirecte (consid. 6.2). L'art. 21 par. 3 ALCP permet à un État contractant de justifier une discrimination par des mesures qui visent à garantir la cohérence du système fiscal ou à éviter l'évasion fiscale (consid. 7.1.2). Sous l'angle de l'ALCP, le point de savoir si l'art. 60b al. 1 OPP 2 constitue une mesure visant à lutter contre l'optimisation fiscale au sens de l'art. 21 par. 3 ALCP reste indécis (consid. 7.2). En revanche, l'inégalité de traitement que peut entraîner l'art. 60b al. 1 OPP 2 est justifiée en tant que mécanisme visant à garantir la cohérence du système fiscal et est conforme à l'art. 21 par. 3 ALCP (consid. 7.4).

IT

Art. 21 n. 3 ALC; art. 79b cpv. 2 LPP; art. 60b cpv. 1 OPP 2; limitazione quantitativa e temporale del versamento annuo a titolo di riscatto della previdenza professionale. L'art. 60b cpv. 1 OPP 2 limita il versamento annuo a titolo di riscatto, quantitativamente (20 % del salario assicurato) e temporalmente (cinque anni), per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera. Siccome ciò implica una differenza di trattamento tra queste persone e quelle già stabilite in Svizzera, la norma regolamentare può dissuadere le persone interessate dall'effettivo esercizio del loro diritto di circolazione derivante dall'ALC; essa è suscettibile di indurre una discriminazione indiretta (consid. 6.2). L'art. 21 n. 3 ALC permette a uno Stato contraente di giustificare una discriminazione mediante delle misure volte a garantire la coerenza del sistema fiscale o a evitare l'evasione fiscale (consid. 7.1.2). Sotto il profilo dell'ALC, viene lasciata aperta la questione se l'art. 60b cpv. 1 OPP 2 costituisce una misura volta a combattere l'ottimizzazione fiscale ai sensi dell'art. 21 n. 3 ALC (consid. 7.2). Per contro, la disparità di trattamento che può comportare l'art. 60b cpv. 1 OPP 2 è giustificata in quanto meccanismo volto a garantire la coerenza del sistema fiscale ed è conforme all'art. 21 n. 3 ALC (consid. 7.4).

Vedi sentenza: 9C 430/2023: Prévoyance professionnelle
BGE 151 V 343 — Swissrulings