Skip to content
BGE 89 II 344

Comunione degli obbligazionisti di una società anonima. 1. Ammortamento anticipato (art. 1170 num. 6 CO) del capitale in obbligazioni, mediante parziale rimborso in contanti e parziale conversione in azioni (art. 1170 num. 9 CO). Anche gli interessi ancora dovuti sino all'estinzione, normale o anticipata, del prestito, possono essere convertiti. Il valore nominale delle azioni consegnate non può superare l'ammontare del capitale convertito e degli interessi (consid. 2). 2. Condizioni dell'approvazione delle deliberazioni degli obbligazionisti. a) Per quanto riguarda il capitale, necessita di prendere le misure di cui lo Stato assicura l'esecuzione grazie a un soccorso concesso alla debitrice in vista di miglioramenti tecnici e secondo gli art. 56 sgg. della legge sulle ferrovie del 20 dicembre 1957. Art. 1177 num. 2 CO. b) Gli interessi comuni degli obbligazionisti sono sufficientemente tutelati per quanto concerne il capitale, che la debitrice non potrebbe rimborsare con i propri mezzi, e gli interessi, il cui ammortamento presenta dei vantaggi anche per i creditori. Intenzione di evitare che gli azionisti siano indebitamente favoriti. Art. 1177 num. 3 CO, (consid. 3). 3. L'iscrizione dell'aumento del capitale è richiesta sulla scorta della deliberazione dell'assemblea degli azionisti e di quella degli obbligazionisti, approvata dall'autorità del concordato, rispettivamente dal Tribunale federale, dalle quali risulta che le nuove azioni sono liberate mediante la compensazione risultante dalla conversione di obbligazioni (consid. 4).

16 novembre 2007·Volume 89·II·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

46. Beschluss der II. Zivilabteilung vom 3. Oktober 1963 i.S. Berner Oberland-Bahnen.

FR

Communauté des créanciers dans des emprunts par obligations émis par une société anonyme. 1. Amortissement anticipé (art. 1170 ch. 6 CO) du capital représenté par les obligations, par le remboursement en espèces et la conversion en actions (art. 1170 ch. 9 CO). Cette dernière peut également porter sur les intérêts dus jusqu'à l'extinction, normale ou anticipée, du prêt. La valeur nominale des actions remises ne saurait dépasser le montant converti, y compris les intérêts (consid. 2). 2. Conditions de l'approbation des décisions des obligataires. a) Nécessité de prendre, en ce qui concerne le capital, les mesures envisagées, dont l'Etat assure l'exécution grâce à une aide qu'il accorde à la débitrice en vue d'améliorationstechniques, en vertu des art. 56 sv. de la loi sur les chemins de fer du 20 décembre 1957. Art. 1177 ch. 2 CO. b) Les intérêts communs des obligataires sont suffisamment sauvegardés en ce qui concerne le capital, que la débitrice ne saurait rembourser par ses propres moyens, et les intérêts, dont l'amortissement présente des avantages également pour les créanciers. On a évité que les actionnaires soient indûmunent favorisés. Art. 1177 ch. 3 CO (consid. 3). 3. L'inscription de l'augmentation du capital est requise sur la base de la décision de l'assemblée des actionnaires et de celle des obligataires, approuvée par l'autorité de concordat, respectivement par le Tribunal fédéral, décisions d'où il résulte que les nouvelles actions sont libérées par une compensation fondée sur la conversion d'obligations (consid. 4).

IT

Comunione degli obbligazionisti di una società anonima. 1. Ammortamento anticipato (art. 1170 num. 6 CO) del capitale in obbligazioni, mediante parziale rimborso in contanti e parziale conversione in azioni (art. 1170 num. 9 CO). Anche gli interessi ancora dovuti sino all'estinzione, normale o anticipata, del prestito, possono essere convertiti. Il valore nominale delle azioni consegnate non può superare l'ammontare del capitale convertito e degli interessi (consid. 2). 2. Condizioni dell'approvazione delle deliberazioni degli obbligazionisti. a) Per quanto riguarda il capitale, necessita di prendere le misure di cui lo Stato assicura l'esecuzione grazie a un soccorso concesso alla debitrice in vista di miglioramenti tecnici e secondo gli art. 56 sgg. della legge sulle ferrovie del 20 dicembre 1957. Art. 1177 num. 2 CO. b) Gli interessi comuni degli obbligazionisti sono sufficientemente tutelati per quanto concerne il capitale, che la debitrice non potrebbe rimborsare con i propri mezzi, e gli interessi, il cui ammortamento presenta dei vantaggi anche per i creditori. Intenzione di evitare che gli azionisti siano indebitamente favoriti. Art. 1177 num. 3 CO, (consid. 3). 3. L'iscrizione dell'aumento del capitale è richiesta sulla scorta della deliberazione dell'assemblea degli azionisti e di quella degli obbligazionisti, approvata dall'autorità del concordato, rispettivamente dal Tribunale federale, dalle quali risulta che le nuove azioni sono liberate mediante la compensazione risultante dalla conversione di obbligazioni (consid. 4).

Vedi originale(bger.ch) →