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BGE 151 V 137

Art. 20 LPGA; art. 132 CC; pagamento a terzi di prestazioni previste dal diritto delle assicurazioni sociali in seguito ad un'ingiunzione del tribunale civile. Dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, un'ingiunzione del tribunale civile emessa in base all'art. 132 CC, che dispone il pagamento a terzi di una parte delle prestazioni spettanti all'assicurato, è da trattare allo stesso modo di quelle emesse in base agli art. 177 o 291 CC. Fondandosi su tale ingiunzione, la moglie divorziata può pertanto richiedere un pagamento (parziale) a sé stessa della rendita di vecchiaia spettante al suo ex marito (consid. 2, 4 e 5).

17 giugno 2025·Volume 151·V·Dossier: 9C_79/2024·5 visualizzazioni
DE

9. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Sozialversicherungen gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 20 LPGA; art. 132 CC; versement en mains de tiers de prestations relevant du droit des assurances sociales en raison d'une injonction du tribunal civil. Une injonction, prononcée par le tribunal civil sur la base de l'art. 132 CC, de verser en mains de tiers une partie des prestations revenant à l'assuré doit être traitée du point de vue du droit des assurances sociales de la même façon que les avis fondés sur les art. 177 ou 291 CC. Ainsi, l'épouse divorcée peut exiger, sur la base d'une telle injonction, un versement (partiel) en ses mains de la rente de vieillesse revenant à son ex-mari (consid. 2, 4 et 5).

IT

Art. 20 LPGA; art. 132 CC; pagamento a terzi di prestazioni previste dal diritto delle assicurazioni sociali in seguito ad un'ingiunzione del tribunale civile. Dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, un'ingiunzione del tribunale civile emessa in base all'art. 132 CC, che dispone il pagamento a terzi di una parte delle prestazioni spettanti all'assicurato, è da trattare allo stesso modo di quelle emesse in base agli art. 177 o 291 CC. Fondandosi su tale ingiunzione, la moglie divorziata può pertanto richiedere un pagamento (parziale) a sé stessa della rendita di vecchiaia spettante al suo ex marito (consid. 2, 4 e 5).

Vedi sentenza: 9C 79/2024: Alters- und Hinterlassenenversicherung
BGE 151 V 137 — Swissrulings