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BGE 151 V 88

Art. 25a cpv. 2 OPC-AVS/AI; nessuna applicazione (per analogia) di questa disposizione in caso di grande invalidità dovuta alla necessità di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana nel calcolo delle prestazioni complementari di una persona sola che condivide l'alloggio ai sensi dell'art. 10 cpv. 1ter LPC. La classificazione ai sensi del diritto dell'assicurazione per l'invalidità di una persona assicurata che vive in un istituto, in applicazione dell'art. 25a cpv. 2 OPC-AVS/AI, è vincolante per gli organi di esecuzione delle prestazioni complementari soltanto nella misura in cui l'assegno di grande invalidità è stato concesso a causa di un bisogno di aiuto per compiere gli atti ordinari della vita, non tuttavia in caso di grande invalidità dovuta alla necessità di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana (consid. 5.2.3).

27 maggio 2025·Volume 151·V·Dossier: 8C_795/2023·4 visualizzazioni
DE

6. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Ausgleichskasse des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 25a al. 2 OPC-AVS/AI; pas d'application (par analogie) de cette disposition en cas d'impotence due à un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, lors du calcul des prestations complémentaires d'une personne seule vivant en communauté d'habitation au sens de l'art. 10 al. 1ter LPC. Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires sont tenus de considérer une personne assurée comme une personne séjournant dans un home, en application de l'art. 25a al. 2 OPC-AVS/AI, lorsque l'allocation pour impotent a été accordée en raison d'un besoin d'aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne, mais non pas en cas d'impotence due à un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 5.2.3).

IT

Art. 25a cpv. 2 OPC-AVS/AI; nessuna applicazione (per analogia) di questa disposizione in caso di grande invalidità dovuta alla necessità di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana nel calcolo delle prestazioni complementari di una persona sola che condivide l'alloggio ai sensi dell'art. 10 cpv. 1ter LPC. La classificazione ai sensi del diritto dell'assicurazione per l'invalidità di una persona assicurata che vive in un istituto, in applicazione dell'art. 25a cpv. 2 OPC-AVS/AI, è vincolante per gli organi di esecuzione delle prestazioni complementari soltanto nella misura in cui l'assegno di grande invalidità è stato concesso a causa di un bisogno di aiuto per compiere gli atti ordinari della vita, non tuttavia in caso di grande invalidità dovuta alla necessità di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana (consid. 5.2.3).

Vedi sentenza: 8C 795/2023: Ergänzungsleistung
BGE 151 V 88 — Swissrulings