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BGE 151 V 1

Art. 69 cpv. 1 e 2 LPGA, art. 122 cpv. 1 OAMal; art. 14 e 15 LPGA; art. 25a cpv. 1 LAMal, art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c OPre; art. 9 LPGA, art. 42 e 42ter cpv. 1 e cpv. 3 LAI; coordinamento intersistemico dei contributi dell'assicurazione sanitaria obbligatoria delle cure medico-sanitarie per i costi delle cure di base (prestazione in natura) in relazione all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità (prestazione pecuniaria); nessuna riduzione dei sussidi di assistenza a causa di sovraindennizzo (modifica della giurisprudenza). In caso di concomitanza di prestazioni di diverse assicurazioni sociali, il sovraindennizzo viene generalmente valutato in base al principio della concordanza dei diritti ("Kongruenzprinzip") (consid. 6.1). Nel rapporto tra i contributi per le cure di base e l'assegno per grandi invalidi, la giurisprudenza sinora applicabile si è fondata in modo decisivo sul criterio della similarità delle cure, rispettivamente dell'aiuto (consid. 6.2 e 6.3). Per decidere la questione della similarità delle prestazioni assicurative (art. 69 cpv. 1 LPGA) è anzitutto determinante la terminologia degli art. 14 segg. LPGA (prestazioni in natura o pecuniarie) (consid. 6.4). Il sovraindennizzo presuppone quindi una concordanza funzionale per quanto riguarda la natura e gli effetti delle prestazioni concorrenti; i contributi per le cure e gli assegni per grandi invalidi sono diversi dal punto di vista funzionale (consid. 6.5). La prescrizione secondo cui solo le prestazioni "aventi uno scopo identico" sono incluse nel calcolo del sovraindennizzo esige inoltre una concordanza materiale della spesa assicurata (concordanza del contenuto delle cure di base e degli aiuti per compiere gli atti ordinari della vita); i contributi per le cure e l'assegno per grandi invalidi sono ampiamente complementari sotto questo aspetto (consid. 6.6). Nella dottrina prevale l'opinione che l'art. 69 cpv. 2 LPGA imponga un metodo globale che sostituisce o relativizza il metodo della concordanza dei diritti previsto dal cpv. 1 (consid. 8.2). Anche la genesi dell'art. 69 LPGA dimostra che non esiste una tale contraddizione; il cpv. 2 non influisce sulla questione regolata dal cpv. 1, ovvero quali prestazioni concomitanti vengono prese in considerazione per il calcolo del sovraindennizzo (consid. 8.3). Neppure l'art. 122 cpv. 1 OAMal fornisce una base giuridica per la riduzione dei contributi alle cure di base in relazione ad un assegno per grandi invalidi (consid. 9).

29 aprile 2025·Volume 151·V·Dossier: 9C_480/2022·4 visualizzazioni
DE

1. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen SWICA Krankenversicherung AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 69 al. 1 et 2 LPGA, art. 122 al. 1 OAMal; art. 14 et 15 LPGA; art. 25a al. 1 LAMal, art. 7 al. 1 et al. 2 let. c OPAS; art. 9 LPGA, art. 42 et 42ter al. 1 et al. 3 LAI; coordination intersystémique des contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins de base (prestation en nature) en relation avec l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (prestation en espèce); pas de réduction des contributions aux soins en raison d'une surindemnisation (changement de jurisprudence). En cas de concours de prestations de différentes assurances sociales, la surindemnisation se juge en règle générale selon le principe de la concordance des droits ("Kongruenzprinzip") (consid. 6.1). Dans le rapport entre les contributions aux soins de base et l'allocation pour impotent, la jurisprudence applicable jusqu'à présent se fondait de façon décisive sur le critère des soins de même nature, respectivement de l'aide de même nature (consid. 6.2 et 6.3). Pour trancher la question de la similitude des prestations d'assurance (art. 69 al. 1 LPGA), la terminologie des art. 14 s. LPGA (prestations en nature ou en espèces) est préalablement déterminante (consid. 6.4). La surindemnisation présuppose donc une concordance fonctionnelle en ce qui concerne la nature et la fonction des prestations concurrentes; les contributions aux soins et l'allocation pour impotent sont différentes du point de vue fonctionnel (consid. 6.5). La prescription, selon laquelle seules les prestations "ayant un but identique" sont prises en compte dans le calcul de surindemnisation, exige en outre une concordance matérielle des dépenses assurées (concordance du contenu des soins de base et de l'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie); les contributions aux soins et l'allocation pour impotent se comportent à cet égard de manière largement complémentaire (consid. 6.6). Selon la doctrine, l'art. 69 al. 2 LPGA impose une méthode globale qui remplace ou relativise la méthode de concordance des droits prévue à l'al. 1 (consid. 8.2). Il apparaît aussi au regard de la genèse de l'art. 69 LPGA qu'une telle contradiction n'existe pas; l'al. 2 ne touche pas à la question réglée à l'al. 1, laquelle détermine quelles prestations concomitantes sont prises en compte dans le calcul de surindemnisation (consid. 8.3). L'art. 122 al. 1 OAMal n'offre pas davantage de base légale pour réduire les contributions aux soins de base en relation avec une allocation pour impotent (consid. 9).

IT

Art. 69 cpv. 1 e 2 LPGA, art. 122 cpv. 1 OAMal; art. 14 e 15 LPGA; art. 25a cpv. 1 LAMal, art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c OPre; art. 9 LPGA, art. 42 e 42ter cpv. 1 e cpv. 3 LAI; coordinamento intersistemico dei contributi dell'assicurazione sanitaria obbligatoria delle cure medico-sanitarie per i costi delle cure di base (prestazione in natura) in relazione all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità (prestazione pecuniaria); nessuna riduzione dei sussidi di assistenza a causa di sovraindennizzo (modifica della giurisprudenza). In caso di concomitanza di prestazioni di diverse assicurazioni sociali, il sovraindennizzo viene generalmente valutato in base al principio della concordanza dei diritti ("Kongruenzprinzip") (consid. 6.1). Nel rapporto tra i contributi per le cure di base e l'assegno per grandi invalidi, la giurisprudenza sinora applicabile si è fondata in modo decisivo sul criterio della similarità delle cure, rispettivamente dell'aiuto (consid. 6.2 e 6.3). Per decidere la questione della similarità delle prestazioni assicurative (art. 69 cpv. 1 LPGA) è anzitutto determinante la terminologia degli art. 14 segg. LPGA (prestazioni in natura o pecuniarie) (consid. 6.4). Il sovraindennizzo presuppone quindi una concordanza funzionale per quanto riguarda la natura e gli effetti delle prestazioni concorrenti; i contributi per le cure e gli assegni per grandi invalidi sono diversi dal punto di vista funzionale (consid. 6.5). La prescrizione secondo cui solo le prestazioni "aventi uno scopo identico" sono incluse nel calcolo del sovraindennizzo esige inoltre una concordanza materiale della spesa assicurata (concordanza del contenuto delle cure di base e degli aiuti per compiere gli atti ordinari della vita); i contributi per le cure e l'assegno per grandi invalidi sono ampiamente complementari sotto questo aspetto (consid. 6.6). Nella dottrina prevale l'opinione che l'art. 69 cpv. 2 LPGA imponga un metodo globale che sostituisce o relativizza il metodo della concordanza dei diritti previsto dal cpv. 1 (consid. 8.2). Anche la genesi dell'art. 69 LPGA dimostra che non esiste una tale contraddizione; il cpv. 2 non influisce sulla questione regolata dal cpv. 1, ovvero quali prestazioni concomitanti vengono prese in considerazione per il calcolo del sovraindennizzo (consid. 8.3). Neppure l'art. 122 cpv. 1 OAMal fornisce una base giuridica per la riduzione dei contributi alle cure di base in relazione ad un assegno per grandi invalidi (consid. 9).

Vedi sentenza: 9C 480/2022: Krankenversicherung
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