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BGE 89 II 321

Contratto concluso da un rappresentante con lui medesimo. - Applicazione dei principi relativi al caso in cui il direttore di una società anonima chiede a un procuratore, a lui subordinato, di cedergli dei crediti della società in vista di un pagamento o a titolo di garanzia (consid. 4). - Il contratto con sè stesso è di massima vietato; è tuttavia lecito, eccezionalmente, nel caso in cui il rappresentante vi sia stato specialmente autorizzato o che la natura dell'affare escluda un nocumento del rappresentato. È permesso, in genere, se trattasi di meri atti d'esecuzione? (questione lasciata aperta, l'ipotesi non essendosi verificata). Per il resto, l'atto è nullo, a meno che non sia ratificato posteriormente dal rappresentato (consid. 5). - Autorizzazione di contrattare con sè stesso? Ratificazione successiva? (consid. 6). - Conflitto d'interessi che crea un rischio di nocumento per il rappresentato (consid. 7).

16 novembre 2007·Volume 89·II·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

43. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. September 1963 i.S. Mühlemann gegen Konkursmasse der Buchdruckerei Weinfelden AG

FR

Contrat conclu par un représentant avec lui-même. - Application des principes au cas où le directeur d'une société anonyme demande à un fondé de pouvoir, qui lui est subordonné, de lui céder des créances de la société en vue d'un paiement ou à titre de sûreté (consid. 4). - Il est en principe interdit de conclure un contrat avec soi-même; c'est cependant licite, exceptionnellement, lorsque le représentant a été spécialement autorisé ou lorsqu'en raison de la nature de l'affaire le représenté ne court pas le risque d'être désavantagé. Est-ce permis, en général, s'il s'agit de purs actes d'exécution? (question réservée, l'hypothèse n'étant pas réalisée). Dans la négative, l'acte est nul, à moins qu'il ne soit ratifié après coup par le représenté (consid. 5). - Autorisation de conclure avec soi-même? Ratification ultérieure? (consid. 6). - Conflit d'intérêts créant un risque pour le représenté (consid. 7).

IT

Contratto concluso da un rappresentante con lui medesimo. - Applicazione dei principi relativi al caso in cui il direttore di una società anonima chiede a un procuratore, a lui subordinato, di cedergli dei crediti della società in vista di un pagamento o a titolo di garanzia (consid. 4). - Il contratto con sè stesso è di massima vietato; è tuttavia lecito, eccezionalmente, nel caso in cui il rappresentante vi sia stato specialmente autorizzato o che la natura dell'affare escluda un nocumento del rappresentato. È permesso, in genere, se trattasi di meri atti d'esecuzione? (questione lasciata aperta, l'ipotesi non essendosi verificata). Per il resto, l'atto è nullo, a meno che non sia ratificato posteriormente dal rappresentato (consid. 5). - Autorizzazione di contrattare con sè stesso? Ratificazione successiva? (consid. 6). - Conflitto d'interessi che crea un rischio di nocumento per il rappresentato (consid. 7).

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BGE 89 II 321 — Swissrulings