Art. 248 cpv. 1 e art. 264 cpv. 1 lett. b CPP; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; pregiudizio irreparabile. La perquisizione di carte e registrazioni personali nonché della corrispondenza dell'imputato ai sensi dell'art. 264 cpv. 1 lett. b CPP è ammissibile nella misura in cui essa risulta idonea, necessaria e proporzionata per raggiungere lo scopo prefissato (consid. 2.5.2). Carte, registrazioni o oggetti che sono stati messi al sicuro e che appaiono manifestamente irrilevanti per l'inchiesta penale non devono essere dissigillati. Nell'ambito dell'esame dell'idoneità della perquisizione non deve tuttavia essere esaminato se le registrazioni o gli oggetti messi al sicuro (ad es. un telefono cellulare), ritenuti in linea di principio rilevanti per l'istruzione, a loro volta contengono degli elementi (ad es. singole foto o video) che appaiono irrilevanti per il procedimento. Il fatto che nell'ambito di una perquisizione di registrazioni e di oggetti si prenda visione di contenuti che in seguito risultano senza importanza per l'istruzione è inerente alla natura delle cose (consid. 2.5.3). L'istruzione può avere per oggetto reati di una gravità tale da poter ritenere che l'interesse pubblico a far luce su di essi in linea di principio prevalga senz'altro sugli interessi dell'imputato alla protezione dei suoi dati personali, di modo che le carte, le registrazioni o gli oggetti in questione possono essere completamente dissigillati (consid. 2.5.4). Nel caso in esame, tenuto conto della gravità dei fatti incriminati, non vi è d'acchito alcun rischio di divulgazione di un segreto tutelato dall'art. 264 cpv. 1 lett. b CPP e pertanto nemmeno un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 2.5.5).
39. Auszug aus dem Urteil der II. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 248 al. 1 et art. 264 al. 1 let. b CPP; art. 93 al. 1 let. a LTF; risque de préjudice irréparable. La perquisition de documents personnels et de la correspondance du prévenu au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP est admissible lorsqu'elle s'avère apte, nécessaire et proportionnée pour atteindre l'objectif visé (consid. 2.5.2). Les scellés apposés sur des documents, des enregistrements ou d'autres objets qui apparaissent manifestement sans rapport avec l'enquête pénale ne doivent pas être levés. Lors de l'appréciation de l'aptitude de la perquisition, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si les enregistrements ou les objets mis sous scellés, considérés comme pertinents pour l'enquête (par exemple un téléphone mobile), contiennent eux-mêmes des éléments (par exemple des photos ou des vidéos) qui semblent sans rapport avec la procédure. Il est dans la nature des choses que, lors de la perquisition d'enregistrements et d'objets, des contenus qui s'avèrent par la suite sans importance pour l'enquête soient également examinés (consid. 2.5.3). L'enquête peut porter sur des infractions si graves que l'intérêt public à leur élucidation l'emporte en principe sans autre sur les intérêts éventuels du prévenu à la protection de ses données personnelles, de sorte que les scellés apposés sur les documents, enregistrements ou autres objets en cause doivent être entièrement levés (consid. 2.5.4). Dans le cas d'espèce, compte tenu de la gravité des faits reprochés, il n'y a a priori aucun risque de divulgation d'un secret protégé par l'art. 264 al. 1 let. b CPP et partant aucun risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 2.5.5).
Art. 248 cpv. 1 e art. 264 cpv. 1 lett. b CPP; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; pregiudizio irreparabile. La perquisizione di carte e registrazioni personali nonché della corrispondenza dell'imputato ai sensi dell'art. 264 cpv. 1 lett. b CPP è ammissibile nella misura in cui essa risulta idonea, necessaria e proporzionata per raggiungere lo scopo prefissato (consid. 2.5.2). Carte, registrazioni o oggetti che sono stati messi al sicuro e che appaiono manifestamente irrilevanti per l'inchiesta penale non devono essere dissigillati. Nell'ambito dell'esame dell'idoneità della perquisizione non deve tuttavia essere esaminato se le registrazioni o gli oggetti messi al sicuro (ad es. un telefono cellulare), ritenuti in linea di principio rilevanti per l'istruzione, a loro volta contengono degli elementi (ad es. singole foto o video) che appaiono irrilevanti per il procedimento. Il fatto che nell'ambito di una perquisizione di registrazioni e di oggetti si prenda visione di contenuti che in seguito risultano senza importanza per l'istruzione è inerente alla natura delle cose (consid. 2.5.3). L'istruzione può avere per oggetto reati di una gravità tale da poter ritenere che l'interesse pubblico a far luce su di essi in linea di principio prevalga senz'altro sugli interessi dell'imputato alla protezione dei suoi dati personali, di modo che le carte, le registrazioni o gli oggetti in questione possono essere completamente dissigillati (consid. 2.5.4). Nel caso in esame, tenuto conto della gravità dei fatti incriminati, non vi è d'acchito alcun rischio di divulgazione di un segreto tutelato dall'art. 264 cpv. 1 lett. b CPP e pertanto nemmeno un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 2.5.5).