Art. 221 cpv. 1bis CPP; applicabilità del motivo di carcerazione del rischio qualificato di recidiva alle infrazioni alla legge sugli stupefacenti. La carcerazione preventiva o di sicurezza a causa di un rischio qualificato di recidiva presuppone che il reato oggetto del procedimento in corso e il reato di cui si teme la commissione siano rivolti contro dei beni giuridici individuali di alto valore (vita, integrità personale o sessuale). Le fattispecie penali previste dalla legge sugli stupefacenti costituiscono reati di pericolo astratto volte alla protezione della salute pubblica. Di norma, l'infrazione in quanto tale non causa una lesione immediata della salute di una persona concreta. In assenza di una lesione diretta di un bene giuridico individuale di alto valore, in caso di infrazioni alla legge sugli stupefacenti un rischio qualificato di recidiva di principio non può essere ritenuto dato (consid. 2).
30. Auszug aus dem Urteil der II. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft See/Oberland (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 221 al. 1bis CPP; application du risque qualifié de récidive en tant que motif de détention provisoire ou pour des motifs de sûretés aux actes punissables selon la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûretés fondée sur le risque qualifié de récidive est subordonnée à la condition que tant l'acte reproché au prévenu que celui qu'il risque de commettre à nouveau portent atteinte à des biens juridiques individuels importants (l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui). Les actes punissables en application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes sont des délits de mise en danger abstraite qui protègent la santé publique. La commission de ces infractions ne porte en principe pas d'atteinte directe à la santé d'une personne physique en particulier. Faute d'atteinte directe à un bien juridique individuel important, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes ne justifient en principe pas une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûretés fondée sur le risque qualifié de récidive (consid. 2).
Art. 221 cpv. 1bis CPP; applicabilità del motivo di carcerazione del rischio qualificato di recidiva alle infrazioni alla legge sugli stupefacenti. La carcerazione preventiva o di sicurezza a causa di un rischio qualificato di recidiva presuppone che il reato oggetto del procedimento in corso e il reato di cui si teme la commissione siano rivolti contro dei beni giuridici individuali di alto valore (vita, integrità personale o sessuale). Le fattispecie penali previste dalla legge sugli stupefacenti costituiscono reati di pericolo astratto volte alla protezione della salute pubblica. Di norma, l'infrazione in quanto tale non causa una lesione immediata della salute di una persona concreta. In assenza di una lesione diretta di un bene giuridico individuale di alto valore, in caso di infrazioni alla legge sugli stupefacenti un rischio qualificato di recidiva di principio non può essere ritenuto dato (consid. 2).