Portata di un riconoscimento di debito rilasciato da un imprenditore generale a un artigiano per il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal terzo proprietario del fondo in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF) promossa dall'artigiano. Se l'imprenditore generale si è obbligato nei confronti dell'artigiano, che ha eseguito dei lavori sul fondo (creditore pignoratizio) con un documento pubblico esecutivo (riconoscimento di debito nel senso dell'art. 347 lett. a e dell'art. 349 CPC), questo non vincola il terzo proprietario del pegno (fondo sul quale sono stati eseguiti i lavori), di modo che la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione inoltrata dal creditore pignoratizio dev'essere respinta per mancanza di identità fra il proprietario coescusso e il debitore indicato nel documento (consid. 2-4).
40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
Portée d'une reconnaissance de dette délivrée par un entrepreneur général à un artisan pour la mainlevée définitive de l'opposition du tiers propriétaire de l'immeuble dans la poursuite en réalisation du gage (art. 151 ss LP) initiée par l'artisan. Lorsque l'entrepreneur général s'est obligé envers l'artisan qui a exécuté des travaux sur un immeuble (créancier gagiste) par un acte authentique exécutoire (reconnaissance de dette au sens de l'art. 347 let. a et de l'art. 349 CPC), celui-ci ne lie pas le tiers propriétaire du gage (immeuble sur lequel les travaux ont été exécutés), de sorte que la requête de mainlevée définitive formée par le créancier gagiste doit être rejetée faute d'identité entre le propriétaire co-poursuivi et le débiteur désigné dans l'acte (consid. 2-4).
Portata di un riconoscimento di debito rilasciato da un imprenditore generale a un artigiano per il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal terzo proprietario del fondo in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF) promossa dall'artigiano. Se l'imprenditore generale si è obbligato nei confronti dell'artigiano, che ha eseguito dei lavori sul fondo (creditore pignoratizio) con un documento pubblico esecutivo (riconoscimento di debito nel senso dell'art. 347 lett. a e dell'art. 349 CPC), questo non vincola il terzo proprietario del pegno (fondo sul quale sono stati eseguiti i lavori), di modo che la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione inoltrata dal creditore pignoratizio dev'essere respinta per mancanza di identità fra il proprietario coescusso e il debitore indicato nel documento (consid. 2-4).