Art. 72 segg., 113 segg. LTF; art. 250 cpv. 2 LEF; art. 32d LPAmb; decisioni relative alla graduazione di crediti di diritto pubblico. Le decisioni relative alla graduazione rientrano nelle cause in materia di esecuzione e fallimento ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito di diritto privato o di diritto pubblico (consid. 1.1). Valore litigioso nella procedura di graduazione e ammissibilità del ricorso in materia civile (consid. 1.2). Il divieto dell'arbitrio non è violato nel caso in cui il tribunale cantonale abbia stimato e collocato un credito, fondato sull'obbligo di assunzione delle spese dell'art. 32d LPAmb, in applicazione analogica dell'art. 42 cpv. 2 CO (consid. 3.4).
34. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Kanton Thurgau (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 72 ss, 113 ss LTF; art. 250 al. 2 LP; art. 32d LPE; décisions sur la collocation de créances de droit public. Les décisions relatives à la collocation relèvent des affaires de poursuite pour dettes et de faillite au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF, qu'il s'agisse d'une créance de droit privé ou de droit public (consid. 1.1). Valeur litigieuse dans le procès en collocation et recevabilité du recours en matière civile (consid. 1.2). Le fait que le tribunal cantonal ait estimé et colloqué une créance fondée sur l'obligation de prise en charge des frais selon l'art. 32d LPE en appliquant l'art. 42 al. 2 CO par analogie ne viole pas le principe de l'interdiction de l'arbitraire (consid. 3.4).
Art. 72 segg., 113 segg. LTF; art. 250 cpv. 2 LEF; art. 32d LPAmb; decisioni relative alla graduazione di crediti di diritto pubblico. Le decisioni relative alla graduazione rientrano nelle cause in materia di esecuzione e fallimento ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito di diritto privato o di diritto pubblico (consid. 1.1). Valore litigioso nella procedura di graduazione e ammissibilità del ricorso in materia civile (consid. 1.2). Il divieto dell'arbitrio non è violato nel caso in cui il tribunale cantonale abbia stimato e collocato un credito, fondato sull'obbligo di assunzione delle spese dell'art. 32d LPAmb, in applicazione analogica dell'art. 42 cpv. 2 CO (consid. 3.4).