Art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR; art. 8 CEDU; art. 8 cpv. 6 e art. 15 LAAF; art. 12 lett. h e art. 13 LLCA; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; domanda di assistenza amministrativa che mira a ottenere informazioni sui conti bancari svizzeri di un avvocato; portata del segreto professionale dell'avvocato. L'art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR permette a uno Stato di rifiutare di trasmettere delle informazioni che comporterebbero la rivelazione di un segreto professionale dell'avvocato (consid. 11). Estensione del segreto professionale dell'avvocato in relazione ai suoi conti bancari, in particolare, al conto professionale che ha aperto facendo capo al formulario R (consid. 12). Il fatto che la documentazione bancaria è detenuta da una banca non impedisce all'avvocato di fare valere il suo segreto professionale per opporsi alla trasmissione di informazioni, nella misura in cui esse siano legate a un'attività tipica dell'avvocato e il segreto non sia invocato in modo abusivo (consid. 13 e 14).
62. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI contre A.A. et B.A. et viceversa (recours en matière de droit public)
Art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR; art. 8 CEDH; art. 8 al. 6 et art. 15 LAAF; art. 12 let. h et art. 13 LLCA; assistance administrative internationale en matière fiscale; demande d'assistance administrative visant l'obtention de renseignements sur les comptes bancaires suisses d'un avocat; portée du secret professionnel de l'avocat. L'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR permet à un État de refuser de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret professionnel de l'avocat (consid. 11). Étendue du secret professionnel de l'avocat s'agissant de ses comptes bancaires, notamment le compte professionnel qu'il a ouvert à l'aide du formulaire R (consid. 12). Le fait que la documentation bancaire est détenue par une banque n'empêche pas l'avocat de faire valoir son secret professionnel pour s'opposer à la transmission de renseignements pour autant que ceux-ci soient liés à une activité typique d'avocat et que le secret ne soit pas invoqué de manière abusive (consid. 13 et 14).
Art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR; art. 8 CEDU; art. 8 cpv. 6 e art. 15 LAAF; art. 12 lett. h e art. 13 LLCA; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; domanda di assistenza amministrativa che mira a ottenere informazioni sui conti bancari svizzeri di un avvocato; portata del segreto professionale dell'avvocato. L'art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR permette a uno Stato di rifiutare di trasmettere delle informazioni che comporterebbero la rivelazione di un segreto professionale dell'avvocato (consid. 11). Estensione del segreto professionale dell'avvocato in relazione ai suoi conti bancari, in particolare, al conto professionale che ha aperto facendo capo al formulario R (consid. 12). Il fatto che la documentazione bancaria è detenuta da una banca non impedisce all'avvocato di fare valere il suo segreto professionale per opporsi alla trasmissione di informazioni, nella misura in cui esse siano legate a un'attività tipica dell'avvocato e il segreto non sia invocato in modo abusivo (consid. 13 e 14).