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BGE 151 II 860

Art. 87, 90 cpv. 2 LICol; art. 957 segg. CO; obblighi contabili per fondi immobiliari con possesso fondiario diretto; principio del valore minimo; valutazione iniziale e successiva; principio di periodicità e recupero delle registrazioni dei costi. I beni che vengono inseriti per la prima volta a bilancio, che sono già stati acquisiti o prodotti in precedenza, ma il cui valore venale è nel frattempo sceso sotto i costi di acquisto, rispettivamente di produzione, possono essere allibrati a bilancio al massimo al valore venale; è inammissibile registrare un'operazione al costo di acquisto, rispettivamente di produzione, e poi ammortizzare fino al valore venale (consid. 3.3.4-3.3.6). Se in un periodo fiscale precedente, un costo è stato correttamente registrato nel conto annuale ma non è stato dichiarato in modo adeguato alle autorità fiscali, nei periodi fiscali successivi non ci si pone la domanda se il costo possa essere recuperato dal profilo fiscale. Un recupero fiscale successivo è possibile solo se sono adempiuti i presupposti per la revisione della tassazione iniziale (consid. 4.3 e 4.4).

4 marzo 2026·Volume 151·II·Dossier: 9C_664/2024·7 visualizzazioni
DE

61. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Kantonales Steueramt Zürich gegen A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 87, 90 al. 2 LPCC; art. 957 ss CO; obligations comptables des fonds immobiliers détenant directement une propriété foncière; principe de la valeur minimale; première évaluation et évaluation ultérieure; principe de périodicité et rattrapage de la comptabilisation des dépenses. Les actifs qui doivent être inscrits pour la première fois au bilan, qui ont déjà été acquis ou produits auparavant, mais dont la valeur vénale est entre-temps tombée au-dessous des coûts d'acquisition, respectivement de production, peuvent être comptabilisés au plus à leur valeur vénale; une comptabilisation aux coûts d'acquisition, respectivement de production, suivie d'un amortissement à la valeur vénale n'est pas autorisée (consid. 3.3.4-3.3.6). Si une dépense a été correctement inscrite dans le compte annuel pendant une période fiscale antérieure, mais n'a pas été déclarée de manière correspondante aux autorités fiscales, la question de savoir si la dépense peut être rattrapée fiscalement ne se pose pas dans les périodes fiscales ultérieures. Une prise en compte fiscale ultérieure n'entre en considération que si les conditions d'une révision de la taxation initiale sont réalisées (consid. 4.3 et 4.4).

IT

Art. 87, 90 cpv. 2 LICol; art. 957 segg. CO; obblighi contabili per fondi immobiliari con possesso fondiario diretto; principio del valore minimo; valutazione iniziale e successiva; principio di periodicità e recupero delle registrazioni dei costi. I beni che vengono inseriti per la prima volta a bilancio, che sono già stati acquisiti o prodotti in precedenza, ma il cui valore venale è nel frattempo sceso sotto i costi di acquisto, rispettivamente di produzione, possono essere allibrati a bilancio al massimo al valore venale; è inammissibile registrare un'operazione al costo di acquisto, rispettivamente di produzione, e poi ammortizzare fino al valore venale (consid. 3.3.4-3.3.6). Se in un periodo fiscale precedente, un costo è stato correttamente registrato nel conto annuale ma non è stato dichiarato in modo adeguato alle autorità fiscali, nei periodi fiscali successivi non ci si pone la domanda se il costo possa essere recuperato dal profilo fiscale. Un recupero fiscale successivo è possibile solo se sono adempiuti i presupposti per la revisione della tassazione iniziale (consid. 4.3 e 4.4).

Vedi sentenza: 9C 664/2024: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht