Art. 5 vecchio cpv. 1bis LIP; principio dell'apporto di capitale; contabilizzazione separata nel bilancio commerciale e comunicazione all'AFC; legato. Se i titolari dei diritti di partecipazione della società lasciano in legato attivi alla società, vi è un apporto di capitale secondo l'art. 5 vecchio cpv. 1bis LIP, a condizione che il capitale proprio della società aumenti per questo (consid. 6). Per non essere soggetto all'imposta preventiva nel senso dell'art. 5 vecchio cpv. 1bis LIP, l'apporto di capitale deve essere iscritto nel bilancio commerciale in un conto separato (consid. 5) e deve essere stato comunicato all'AFC (consid. 9 e 10). L'iscrizione deve essere ammissibile secondo il diritto commerciale (consid. 7). Per contro, per gli apporti di capitale aperti non è necessario che siano contabilizzati separatamente subito o con rapidità (consid. 8).
59. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Eidgenössische Steuerverwaltung (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 5 ancien al. 1bis LIA; principe de l'apport de capital; comptabilisation séparée dans le bilan commercial et déclaration à l'AFC; legs. Lorsque des détenteurs de droit de participation lèguent des actifs à la société, il y a un apport de capital au sens de l'art. 5 ancien al. 1bis LIA, pour autant que le capital propre de la société est augmenté de ce fait (consid. 6). Pour ne pas être soumis à l'impôt anticipé au sens de l'art. 5 ancien al. 1bis LIA, l'apport de capital doit avoir été inscrit dans le bilan commercial sur un compte spécial (consid. 5) et avoir été déclaré à l'AFC (consid. 9 et 10). L'inscription doit être autorisée par le droit commercial (consid. 7). En revanche, en cas d'apports de capital ouverts, il n'est pas nécessaire que ceux-ci soient comptabilisés séparément immédiatement ou rapidement (consid. 8).
Art. 5 vecchio cpv. 1bis LIP; principio dell'apporto di capitale; contabilizzazione separata nel bilancio commerciale e comunicazione all'AFC; legato. Se i titolari dei diritti di partecipazione della società lasciano in legato attivi alla società, vi è un apporto di capitale secondo l'art. 5 vecchio cpv. 1bis LIP, a condizione che il capitale proprio della società aumenti per questo (consid. 6). Per non essere soggetto all'imposta preventiva nel senso dell'art. 5 vecchio cpv. 1bis LIP, l'apporto di capitale deve essere iscritto nel bilancio commerciale in un conto separato (consid. 5) e deve essere stato comunicato all'AFC (consid. 9 e 10). L'iscrizione deve essere ammissibile secondo il diritto commerciale (consid. 7). Per contro, per gli apporti di capitale aperti non è necessario che siano contabilizzati separatamente subito o con rapidità (consid. 8).