Art. 127 cpv. 3 Cost.; art. 20 cpv. 1 LAID; luogo dell'amministrazione effettiva; domicilio del gerente; domicilio fiscale principale. Secondo il diritto fiscale cantonale armonizzato (art. 20 cpv. 1 LAID), le persone giuridiche appartengono personalmente a un cantone e sono assoggettate in maniera illimitata all'imposta se hanno la sede o il luogo dell'amministrazione effettiva sul territorio cantonale (consid. 4.1-4.4). In casi particolari, il luogo dell'amministrazione effettiva di una persona giuridica può essere al domicilio del gerente, se dall'apprezzamento delle prove risulta che le decisioni importanti per la persona giuridica vengono prese principalmente lì. Il domicilio del gerente non costituisce tuttavia in sé un criterio sussidiario d'assoggettamento illimitato (consid. 4.5). Nel diritto fiscale intercantonale, il diritto d'imposizione del cantone dove si esercita l'amministrazione effettiva prevale sul diritto d'imposizione del cantone dove vi è la sede (conferma della giurisprudenza; consid. 5).
36. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen Kantonales Steueramt St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 127 al. 3 Cst.; art. 20 al. 1 LHID; lieu de l'administration effective; domicile du gérant; domicile fiscal principal. Selon le droit fiscal cantonal harmonisé (art. 20 al. 1 LHID), les personnes morales sont personnellement rattachées à un canton et y sont assujetties de manière illimitée à l'impôt lorsqu'elles y ont leur siège ou le lieu de leur administration effective (consid. 4.1-4.4). Le lieu de l'administration effective peut, dans des cas particuliers, correspondre au domicile du gérant, pour autant que l'appréciation des preuves établisse que les décisions importantes pour la personne morale y sont principalement prises. Le domicile du gérant ne saurait toutefois constituer en soi un critère subsidiaire d'assujettissement illimité (consid. 4.5). En droit fiscal intercantonal, le droit d'imposition du canton sur le territoire duquel se trouve le lieu de l'administration effective prévaut sur celui du canton du siège (confirmation de la jurisprudence; consid. 5).
Art. 127 cpv. 3 Cost.; art. 20 cpv. 1 LAID; luogo dell'amministrazione effettiva; domicilio del gerente; domicilio fiscale principale. Secondo il diritto fiscale cantonale armonizzato (art. 20 cpv. 1 LAID), le persone giuridiche appartengono personalmente a un cantone e sono assoggettate in maniera illimitata all'imposta se hanno la sede o il luogo dell'amministrazione effettiva sul territorio cantonale (consid. 4.1-4.4). In casi particolari, il luogo dell'amministrazione effettiva di una persona giuridica può essere al domicilio del gerente, se dall'apprezzamento delle prove risulta che le decisioni importanti per la persona giuridica vengono prese principalmente lì. Il domicilio del gerente non costituisce tuttavia in sé un criterio sussidiario d'assoggettamento illimitato (consid. 4.5). Nel diritto fiscale intercantonale, il diritto d'imposizione del cantone dove si esercita l'amministrazione effettiva prevale sul diritto d'imposizione del cantone dove vi è la sede (conferma della giurisprudenza; consid. 5).