Art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LIFD; art. 7 cpv. 1 prima frase LAID; valore locativo; deduzione per sottoutilizzo. Conferma della giurisprudenza secondo cui la deduzione per sottoutilizzo deve, in linea di principio, essere concessa solo in modo molto restrittivo; una tale deduzione può essere presa in considerazione solo in presenza di un sottoutilizzo effettivo e durevole, dal profilo dello spazio, dell'immobile adibito a domicilio del proprietario, per circostanze sulle quali il contribuente non ha nessun influsso diretto (consid. 4). Nel caso in esame, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, il contribuente ha acquisito la proprietà esclusiva dell'immobile prima utilizzato come domicilio familiare e lo ha abitato insieme al suo secondo figlio, dopo il trasferimento della moglie e dell'altro figlio. La deduzione per sottoutilizzo non è stata ritenuta conforme al diritto (consid. 5).
33. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Kantonales Steueramt Zürich gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LIFD; art. 7 al. 1, 1re phrase, LHID; valeur locative; déduction pour sous-utilisation. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la déduction pour sous-utilisation ne doit, en principe, être accordée que de manière très restrictive; une telle déduction entre en considération lorsqu'un immeuble, qui constitue le domicile de son propriétaire, est sous-occupé spatialement de façon effective et durable et que le contribuable n'a aucune influence directe sur cette sous-utilisation (consid. 4). Dans le cas présent, - le contribuable avait acquis, dans le cadre du partage du régime matrimonial, l'immeuble auparavant affecté au domicile familial en propriété exclusive, et l'occupait désormais seul avec son deuxième fils, à la suite du départ de son épouse et de l'un de ses fils - la déduction pour sous-utilisation a été jugée contraire au droit (consid. 5).
Art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LIFD; art. 7 cpv. 1 prima frase LAID; valore locativo; deduzione per sottoutilizzo. Conferma della giurisprudenza secondo cui la deduzione per sottoutilizzo deve, in linea di principio, essere concessa solo in modo molto restrittivo; una tale deduzione può essere presa in considerazione solo in presenza di un sottoutilizzo effettivo e durevole, dal profilo dello spazio, dell'immobile adibito a domicilio del proprietario, per circostanze sulle quali il contribuente non ha nessun influsso diretto (consid. 4). Nel caso in esame, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, il contribuente ha acquisito la proprietà esclusiva dell'immobile prima utilizzato come domicilio familiare e lo ha abitato insieme al suo secondo figlio, dopo il trasferimento della moglie e dell'altro figlio. La deduzione per sottoutilizzo non è stata ritenuta conforme al diritto (consid. 5).