Art. 10 cpv. 2 e art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD; investimenti collettivi di capitale esteri; tassazione dei redditi da fondi di tesaurizzazione. Gli investimenti collettivi di capitale esteri nel senso dell'art. 119 LICol rientrano nel campo di applicazione dell'art. 10 cpv. 2 LIFD (consid. 4). I redditi patrimoniali generati da un fondo di tesaurizzazione estero sono attribuiti fiscalmente agli investitori al momento dell'accredito nell'ambito della chiusura del conto d'esercizio, ossia una volta all'anno (consid. 5).
32. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Kantonales Steueramt St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 10 al. 2 et art. 20 al. 1 let. e LIFD; placements collectifs étrangers; imposition des revenus tirés de fonds de thésaurisation. Les placements collectifs étrangers au sens de l'art. 119 LPCC entrent dans le champ d'application de l'art. 10 al. 2 LIFD (consid. 4). Les revenus de la fortune générés par un fonds de thésaurisation étranger sont fiscalement imputés aux investisseurs au moment où ils sont portés au crédit lors de la clôture de l'exercice, soit une fois par an (consid. 5).
Art. 10 cpv. 2 e art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD; investimenti collettivi di capitale esteri; tassazione dei redditi da fondi di tesaurizzazione. Gli investimenti collettivi di capitale esteri nel senso dell'art. 119 LICol rientrano nel campo di applicazione dell'art. 10 cpv. 2 LIFD (consid. 4). I redditi patrimoniali generati da un fondo di tesaurizzazione estero sono attribuiti fiscalmente agli investitori al momento dell'accredito nell'ambito della chiusura del conto d'esercizio, ossia una volta all'anno (consid. 5).