Art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.; art. 69 e art. 65 cpv. 3 LIVA; diritto d'informazione; tutela della buona fede in materia di IVA; modifiche di prassi consolidate. L'art. 69 LIVA conferisce a chiunque abbia un interesse giuridico un diritto d'informazione, che è garantito dal diritto costituzionale alla tutela della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.; consid. 5.1.1 e 5.1.2; condizioni a tale scopo). La protezione della buona fede e quindi anche della fiducia in un'informazione nel senso dell'art. 69 LIVA decade se l'ordinamento giuridico è cambiato tra il momento in cui l'informazione è stata data e il verificarsi dei fatti. Una modifica di una prassi, che nell'ambito d'imposta sul valore aggiunto è soggetta per legge all'obbligo di pubblicazione (art. 65 cpv. 3 LIVA), non impedisce al contribuente di appellarsi alle informazioni fornite. Il fatto che la qualificazione in modo errato di fattori rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, contrariamente alle prassi pubblicate, sia punibile come sottrazione d'imposta in violazione dell'art. 96 cpv. 3 LIVA non cambia nulla. Se l'AFC, in caso di modifica di una sua prassi pubblicata, volesse ottenere che una sua precedente informazione individuale nel senso dell'art. 69 LIVA non fosse più valida o che fosse applicabile il contenuto modificato della prassi, deve dapprima revocare l'informazione fornita al contribuente (consid. 5.3.4.2).
28. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung gegen Schweizerische Stiftung A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; art. 69 et art. 65 al. 3 LTVA; droit d'obtenir des renseignements; protection de la bonne foi en matière de TVA; modifications des pratiques établies. L'art. 69 LTVA confère au justiciable un droit d'obtenir des renseignements qui est couvert par le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; consid. 5.1.1 et 5.1.2; conditions à ce sujet). La protection de la bonne foi et donc de la confiance dans un renseignement conformément à l'art. 69 LTVA disparaît si le régime légal a changé entre le moment où le renseignement a été donné et la réalisation des faits. Une modification d'une pratique dans le domaine de la TVA, qui doit être publiée en vertu de la loi (art. 65 al. 3 LTVA), ne signifie pas que l'assujetti ne peut plus se prévaloir des renseignements qui lui ont été fournis. Le fait que la qualification de manière erronée de facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt, contrairement aux pratiques publiées, soit punissable en vertu de l'art. 96 al. 3 LTVA en tant que soustraction de l'impôt, n'y change rien. Si l'AFC souhaite, en cas de modification d'une pratique publiée par elle, qu'un renseignement qu'elle a précédemment fourni individuellement conformément à l'art. 69 LTVA ne soit plus valable ou que le contenu modifié de la pratique s'applique, elle doit d'abord révoquer le renseignement qu'elle a fourni à la personne assujettie à l'impôt (consid. 5.3.4.2).
Art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.; art. 69 e art. 65 cpv. 3 LIVA; diritto d'informazione; tutela della buona fede in materia di IVA; modifiche di prassi consolidate. L'art. 69 LIVA conferisce a chiunque abbia un interesse giuridico un diritto d'informazione, che è garantito dal diritto costituzionale alla tutela della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.; consid. 5.1.1 e 5.1.2; condizioni a tale scopo). La protezione della buona fede e quindi anche della fiducia in un'informazione nel senso dell'art. 69 LIVA decade se l'ordinamento giuridico è cambiato tra il momento in cui l'informazione è stata data e il verificarsi dei fatti. Una modifica di una prassi, che nell'ambito d'imposta sul valore aggiunto è soggetta per legge all'obbligo di pubblicazione (art. 65 cpv. 3 LIVA), non impedisce al contribuente di appellarsi alle informazioni fornite. Il fatto che la qualificazione in modo errato di fattori rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, contrariamente alle prassi pubblicate, sia punibile come sottrazione d'imposta in violazione dell'art. 96 cpv. 3 LIVA non cambia nulla. Se l'AFC, in caso di modifica di una sua prassi pubblicata, volesse ottenere che una sua precedente informazione individuale nel senso dell'art. 69 LIVA non fosse più valida o che fosse applicabile il contenuto modificato della prassi, deve dapprima revocare l'informazione fornita al contribuente (consid. 5.3.4.2).