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BGE 151 II 345

Art. 5 cpv. 1, art. 127 cpv. 1 Cost.; art. 85 LIVA 2009; esclusione della riconsiderazione e della revoca di decisioni in materia d'imposta sul valore aggiunto passate in giudicato. Nel diritto fiscale vi è un numerus clausus dei motivi giuridici che consentono di rivenire su una decisione passata in giudicato. Il principio della sicurezza accresciuta del diritto voluto dal legislatore si aggiunge a questo nell'ambito del diritto dell'imposta sul valore aggiunto. Si esclude la possibilità di rivenire, mediante riconsiderazione (a favore del contribuente) o revoca (a favore della Confederazione), su un avviso di tassazione passato in giudicato, una decisione passata in giudicato o una decisione su reclamo passata in giudicato. Questo si applica nello stesso modo al diritto fiscale armonizzato della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (consid. 2 e 3).

10 ottobre 2025·Volume 151·II·Dossier: 9C_361/2024·5 visualizzazioni
DE

27. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung gegen Schweizerische Bundesbahnen SBB (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 5 al. 1, art. 127 al. 1 Cst.; art. 85 LTVA 2009; exclusion de la reconsidération et de la révocation de décisions en matière de TVA entrées en force. Il existe en droit fiscal un numerus clausus de motifs juridiques qui permettent de revenir sur une décision entrée en force. Le postulat de la sécurité juridique accrue voulue par le législateur s'y ajoute dans le droit de la TVA. Cela exclut de revenir par voie de reconsidération (en faveur du contribuable) ou de révocation (en faveur de la Confédération) sur une notification d'estimation entrée en force, une décision entrée en force ou une décision sur réclamation entrée en force. Cela s'applique de la même façon au droit fiscal harmonisé de la Confédération, des cantons et des communes (consid. 2 et 3).

IT

Art. 5 cpv. 1, art. 127 cpv. 1 Cost.; art. 85 LIVA 2009; esclusione della riconsiderazione e della revoca di decisioni in materia d'imposta sul valore aggiunto passate in giudicato. Nel diritto fiscale vi è un numerus clausus dei motivi giuridici che consentono di rivenire su una decisione passata in giudicato. Il principio della sicurezza accresciuta del diritto voluto dal legislatore si aggiunge a questo nell'ambito del diritto dell'imposta sul valore aggiunto. Si esclude la possibilità di rivenire, mediante riconsiderazione (a favore del contribuente) o revoca (a favore della Confederazione), su un avviso di tassazione passato in giudicato, una decisione passata in giudicato o una decisione su reclamo passata in giudicato. Questo si applica nello stesso modo al diritto fiscale armonizzato della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (consid. 2 e 3).

Vedi sentenza: 9C 361/2024: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht
BGE 151 II 345 — Swissrulings