Art. 29 LLCA; procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS esercitante in Svizzera; avvertimento per violazione dei doveri professionali. L'autorità di sorveglianza di un Cantone che vuole aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS deve informarne l'autorità di sorveglianza competente dello Stato di provenienza dell'avvocato e offrirle la possibilità di depositare delle osservazioni (cfr. art. 29 LLCA). Nel caso di specie, la Commissione di disciplina ginevrina ha omesso di procedere in questo senso, ciò che ha per conseguenza l'annullamento della decisione impugnata che sanzionava l'avvocato con un avvertimento per la violazione del dovere di diligenza (consid. 3 e 4).
20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Commission du Barreau du canton de Genève (recours en matière de droit public)
Art. 29 LLCA; procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE exerçant en Suisse; avertissement pour violation des devoirs professionnels. L'autorité de surveillance d'un canton voulant ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE doit en informer l'autorité de surveillance compétente de l'État de provenance de l'avocat et offrir à celle-ci la possibilité de déposer des observations (cf. art. 29 LLCA). En l'espèce, la Commission du barreau genevoise a omis de procéder en ce sens, ce qui a pour conséquence l'annulation de la décision attaquée qui sanctionnait l'avocat d'un avertissement pour violation du devoir de diligence (consid. 3 et 4).
Art. 29 LLCA; procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS esercitante in Svizzera; avvertimento per violazione dei doveri professionali. L'autorità di sorveglianza di un Cantone che vuole aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS deve informarne l'autorità di sorveglianza competente dello Stato di provenienza dell'avvocato e offrirle la possibilità di depositare delle osservazioni (cfr. art. 29 LLCA). Nel caso di specie, la Commissione di disciplina ginevrina ha omesso di procedere in questo senso, ciò che ha per conseguenza l'annullamento della decisione impugnata che sanzionava l'avvocato con un avvertimento per la violazione del dovere di diligenza (consid. 3 e 4).