Art. 9 Cost.; art. 13 cpv. 2 LAID; art. 76 cpv. 6 della legge generale della Repubblica e Cantone di Ginevra del 9 novembre 1887 sui contributi pubblici; attribuzione fiscale di un immobile gravato da un diritto di abitazione; imposta sulla sostanza; imposta immobiliare complementare ginevrina. In materia di imposta sulla sostanza, un immobile gravato da un diritto d'abitazione deve essere attribuito fiscalmente al suo proprietario (consid. 7). Per quanto attiene all'imposta immobiliare complementare ginevrina, il diritto cantonale stabilisce in modo chiaro che questa imposta è dovuta dalla persona iscritta nel registro fondiario come proprietaria o usufruttuaria. È quindi arbitrario richiedere il pagamento di questa imposta al titolare del diritto d'abitazione (consid. 8).
19. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. contre Administration fiscale cantonale du canton de Genève (recours en matière de droit public)
Art. 9 Cst.; art. 13 al. 2 LHID; art. 76 al. 6 de la loi générale de la République et canton de Genève du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques; attribution fiscale d'un immeuble grevé d'un droit d'habitation; impôt sur la fortune; impôt immobilier complémentaire genevois. En matière d'impôt sur la fortune, un immeuble grevé d'un droit d'habitation doit être fiscalement attribué à son propriétaire (consid. 7). S'agissant de l'impôt immobilier complémentaire genevois, le droit cantonal prévoit de manière claire que cet impôt est dû par la personne qui est inscrite comme propriétaire ou usufruitière au registre foncier. Il est partant arbitraire de réclamer le paiement de cet impôt au titulaire du droit d'habitation (consid. 8).
Art. 9 Cost.; art. 13 cpv. 2 LAID; art. 76 cpv. 6 della legge generale della Repubblica e Cantone di Ginevra del 9 novembre 1887 sui contributi pubblici; attribuzione fiscale di un immobile gravato da un diritto di abitazione; imposta sulla sostanza; imposta immobiliare complementare ginevrina. In materia di imposta sulla sostanza, un immobile gravato da un diritto d'abitazione deve essere attribuito fiscalmente al suo proprietario (consid. 7). Per quanto attiene all'imposta immobiliare complementare ginevrina, il diritto cantonale stabilisce in modo chiaro che questa imposta è dovuta dalla persona iscritta nel registro fondiario come proprietaria o usufruttuaria. È quindi arbitrario richiedere il pagamento di questa imposta al titolare del diritto d'abitazione (consid. 8).