Azione di rivendicazione concernente un pegno mobiliare, valore litigioso: a) il giudice non è vincolato alla stima dell'ufficio d'esecuzione; b) l'ammontare dei crediti garantiti da un diritto di pegno anteriore dev'essere dedotto; c) nella procedura di ricorso per riforma, è il valore litigioso al momento in cui è emanata la sentenza dell'ultima istanza cantonale che è determinante (consid. 1). Art. 97 e 106-109 LEF; art. 36, 46 e 62 OG. Quando la cosa costituita in pegno non si trova presso il creditore pignoratizio, ma presso un terzo che deve esercitare il possesso tanto per questo quanto per il proprietario (cosiddetto detentore del pegno), l'avviso di costituzione di un diritto di pegno posteriore secondo l'art. 886 CC dev'essere indirizzato a questo terzo (consid. 2-4). Art. 884, 886 e 924 CC.
28. Urteil der II. Zivllabteilung vom 25. April 1963 i.S. Etablissement Progress gegen Wolle AG
Action en revendication concernant un gage mobilier, valeur litigieuse: a) le juge n'est pas lié à l'estimation de l'office des poursuites; b) le montant des créances garanties par un droit de gage antérieur doit être porté en déduction; c) pour la procédure de recours en réforme, c'est la valeur litigieuse au moment où est rendu le jugement de la dernière autorité cantonale qui est déterminante (consid. 1). Art. 97 et 106-109 LP; art. 36, 46 et 62 OJ. Lorsque la chose mise en nantissement ne se trouve pas en main du créancier-gagiste, mais d'un tiers qui doit exercer la possession à la fois pour celui-ci et pour le propriétaire (appelé détenteur du gage), l'avis de constitution d'un droit de gage subséquent selon l'art. 886 CC doit être adressé à ce tiers (consid. 2-4). Art. 884, 886 et 924 CC.
Azione di rivendicazione concernente un pegno mobiliare, valore litigioso: a) il giudice non è vincolato alla stima dell'ufficio d'esecuzione; b) l'ammontare dei crediti garantiti da un diritto di pegno anteriore dev'essere dedotto; c) nella procedura di ricorso per riforma, è il valore litigioso al momento in cui è emanata la sentenza dell'ultima istanza cantonale che è determinante (consid. 1). Art. 97 e 106-109 LEF; art. 36, 46 e 62 OG. Quando la cosa costituita in pegno non si trova presso il creditore pignoratizio, ma presso un terzo che deve esercitare il possesso tanto per questo quanto per il proprietario (cosiddetto detentore del pegno), l'avviso di costituzione di un diritto di pegno posteriore secondo l'art. 886 CC dev'essere indirizzato a questo terzo (consid. 2-4). Art. 884, 886 e 924 CC.