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BGE 151 I 41

Art. 34 cpv. 2 e art. 161 cpv. 1 Cost., art. 52 cpv. 1 Cost./ZH; elezione del Gran Consiglio zurighese ed elezione delle sue Commissioni; cambio di partito di una granconsigliera tra la data dell'elezione e la costituzione del Parlamento. Inammissibilità del ricorso contro l'elezione delle commissioni parlamentari da parte del Gran Consiglio (consid. 2). I ricorrenti hanno atteso la decisione di accertamento dei risultati dell'elezione del Gran Consiglio e l'hanno impugnata. Tuttavia, dopo la pubblicazione dei risultati dell'elezione e nonostante la scadenza del termine di ricorso cantonale, il diritto federale conferiva loro la possibilità di inoltrare dapprima il ricorso in materia di diritto di voto al Gran Consiglio e, in seguito, il ricorso al Tribunale amministrativo del Canton Zurigo (art. 29 cpv. 1 in relazione con l'art. 29a Cost., art. 88 cpv. 2 LTF). Esame di merito, a titolo eccezionale, del ricorso in materia di diritto pubblico sulla base di considerazioni inerenti alla tutela dell'affidamento nonostante il mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali (consid. 3 e 4). Il diritto di ricorso secondo l'art. 89 cpv. 3 LTF spetta non solo alle persone che avevano il diritto di voto nel circondario elettorale interessato, ma a tutte quelle che avevano il diritto di voto nelle elezioni del Gran Consiglio (consid. 5). In linea di principio, una persona ha il diritto di cambiare partito in virtù della libertà d'opinione (art. 16 Cost.), della libertà d'associazione (art. 23 Cost.), della tutela dei diritti politici (art. 34 cpv. 1 Cost.) e del principio del libero mandato (art. 161 cpv. 1 Cost. e art. 52 cpv. 1 Cost./ZH). Questa libertà trova tuttavia i suoi limiti nella libertà di voto e di elezione degli aventi diritto di voto; i candidati che al momento dell'elezione avevano già preso la ferma decisione di cambiare partito e che nascondono questa intenzione inducono in errore gli elettori. L'informazione su tale decisione è essenziale per gli elettori. Diritto a un'inchiesta giudiziaria quando vi sono indizi in tal senso (art. 34 cpv. 2 Cost. e art. 29a Cost.; consid. 7-9).

21 maggio 2025·Volume 151·I·Dossier: 1C_223/2023·3 visualizzazioni
DE

4. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Gautschi und Mitb. gegen Garcia sowie Kantonsrat Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 34 al. 2 et art. 161 al. 1 Cst., art. 52 al. 1 Cst./ZH; élection du Grand Conseil zurichois et de ses commissions; changement de parti d'une députée au Grand Conseil entre l'élection et la constitution du Parlement. Non-entrée en matière sur le recours contre l'élection des commissions parlementaires par le Grand Conseil (consid. 2). Les recourants ont attendu la décision de validation du Grand Conseil et l'ont attaquée. Toutefois, après la publication du résultat des élections et malgré l'expiration du délai de recours cantonal, le droit fédéral leur conférait la possibilité de former d'abord un recours en matière de droit de vote auprès du Grand Conseil, puis un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich (art. 29 al. 1 en relation avec l'art. 29a Cst., art. 88 al. 2 LTF). Entrée en matière à titre exceptionnel sur le recours en matière de droit public pour des motifs tirés de la protection de la confiance, malgré l'absence d'épuisement des voies de recours cantonales (consid. 3 et 4). La qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 3 LTF n'appartient pas qu'aux personnes ayant le droit de vote dans la circonscription électorale concernée, mais à toutes celles qui avaient le droit de vote lors des élections du Grand Conseil (consid. 5). En principe, une personne a le droit de changer de parti en vertu de la liberté d'opinion (art. 16 Cst.), de la liberté d'association (art. 23 Cst.), de la protection des droits politiques (art. 34 al. 1 Cst.) et du principe du libre mandat (art. 161 al. 1 Cst. et art. 52 al. 1 Cst./ZH). Ce droit trouve toutefois sa limite dans la liberté de vote et d'élection des citoyens: les candidats qui ont déjà pris la ferme décision de changer de parti au moment de l'élection et qui cachent cette intention induisent les électeurs en erreur. L'information sur une telle décision est essentielle pour les électeurs. Droit à une enquête judiciaire en cas d'indices allant dans ce sens (art. 34 al. 2 et art. 29a Cst.; consid. 7-9).

IT

Art. 34 cpv. 2 e art. 161 cpv. 1 Cost., art. 52 cpv. 1 Cost./ZH; elezione del Gran Consiglio zurighese ed elezione delle sue Commissioni; cambio di partito di una granconsigliera tra la data dell'elezione e la costituzione del Parlamento. Inammissibilità del ricorso contro l'elezione delle commissioni parlamentari da parte del Gran Consiglio (consid. 2). I ricorrenti hanno atteso la decisione di accertamento dei risultati dell'elezione del Gran Consiglio e l'hanno impugnata. Tuttavia, dopo la pubblicazione dei risultati dell'elezione e nonostante la scadenza del termine di ricorso cantonale, il diritto federale conferiva loro la possibilità di inoltrare dapprima il ricorso in materia di diritto di voto al Gran Consiglio e, in seguito, il ricorso al Tribunale amministrativo del Canton Zurigo (art. 29 cpv. 1 in relazione con l'art. 29a Cost., art. 88 cpv. 2 LTF). Esame di merito, a titolo eccezionale, del ricorso in materia di diritto pubblico sulla base di considerazioni inerenti alla tutela dell'affidamento nonostante il mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali (consid. 3 e 4). Il diritto di ricorso secondo l'art. 89 cpv. 3 LTF spetta non solo alle persone che avevano il diritto di voto nel circondario elettorale interessato, ma a tutte quelle che avevano il diritto di voto nelle elezioni del Gran Consiglio (consid. 5). In linea di principio, una persona ha il diritto di cambiare partito in virtù della libertà d'opinione (art. 16 Cost.), della libertà d'associazione (art. 23 Cost.), della tutela dei diritti politici (art. 34 cpv. 1 Cost.) e del principio del libero mandato (art. 161 cpv. 1 Cost. e art. 52 cpv. 1 Cost./ZH). Questa libertà trova tuttavia i suoi limiti nella libertà di voto e di elezione degli aventi diritto di voto; i candidati che al momento dell'elezione avevano già preso la ferma decisione di cambiare partito e che nascondono questa intenzione inducono in errore gli elettori. L'informazione su tale decisione è essenziale per gli elettori. Diritto a un'inchiesta giudiziaria quando vi sono indizi in tal senso (art. 34 cpv. 2 Cost. e art. 29a Cost.; consid. 7-9).

Vedi sentenza: 1C 223/2023: Politische Rechte
BGE 151 I 41 — Swissrulings