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BGE 151 I 19

Art. 10 cpv. 2 e art. 29a Cost.; artt. 25 e 25a PA; art. 40 lett. c LPMed; domanda di accertamento concernente il carattere obbligatorio, nell'ambito dei rapporti terapeutici, di un "rifiuto" personale delle direttive medico-etiche dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) e le conseguenze, dal profilo del diritto della vigilanza, del mancato rispetto di tali direttive da parte dei membri della FMH. Condizioni del diritto di ottenere una decisione di accertamento (consid. 6). Rapporto tra il diritto all'autodeterminazione dei pazienti e gli obblighi professionali dei medici in generale (consid. 7.2). Non sussiste alcun interesse degno di protezione nel far accertare se un paziente può validamente dichiarare che le direttive medico-etiche dell'ASSM sono inapplicabili ai medici che lo hanno in cura; la dichiarazione di rifiuto crea già una situazione giuridica di base sufficientemente chiara e può essere peraltro completata da direttive anticipate del paziente (consid. 7.3). La mancata presa in considerazione, da parte dell'autorità di vigilanza, delle direttive medico-etiche dell'ASSM in occasione di un'eventuale adozione, in futuro, di misure disciplinari nei confronti dei membri della FMH che avranno in cura il ricorrente non può dare luogo né a una decisione di accertamento né a una decisione circa atti materiali (consid. 8).

21 maggio 2025·Volume 151·I·Dossier: 2C_172/2024·4 visualizzazioni
DE

2. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Gesundheitsamt des Kantons Bern (GA) und Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 10 al. 2 et art. 29a Cst.; art. 25 et 25a PA; art. 40 let. c LPMéd; demande de constatation concernant le caractère contraignant, dans le cadre de relations thérapeutiques, d'un "rejet" personnel des directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et les conséquences, en termes de droit de surveillance, du non-respect de ces directives par des membres de la FMH. Conditions du droit à l'obtention d'une décision de constatation (consid. 6). Rapport entre le droit à l'autodétermination des patients et les obligations professionnelles des médecins en général (consid. 7.2). Il n'y a pas d'intérêt digne de protection à faire constater si un patient peut valablement déclarer que les directives médico-éthiques de l'ASSM ne sont pas applicables aux médecins qui le traitent; la déclaration de rejet crée déjà une situation initiale juridique suffisamment claire et elle peut être complétée par une directive anticipée (consid. 7.3). La (non-)prise en compte par l'autorité de surveillance des directives de l'ASSM à l'occasion de l'éventuelle prise de mesures disciplinaires à l'encontre des membres de la FMH qui traiteront le recourant à l'avenir ne peut donner lieu ni à une décision en constatation, ni à une décision sur des actes matériels (consid. 8).

IT

Art. 10 cpv. 2 e art. 29a Cost.; artt. 25 e 25a PA; art. 40 lett. c LPMed; domanda di accertamento concernente il carattere obbligatorio, nell'ambito dei rapporti terapeutici, di un "rifiuto" personale delle direttive medico-etiche dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) e le conseguenze, dal profilo del diritto della vigilanza, del mancato rispetto di tali direttive da parte dei membri della FMH. Condizioni del diritto di ottenere una decisione di accertamento (consid. 6). Rapporto tra il diritto all'autodeterminazione dei pazienti e gli obblighi professionali dei medici in generale (consid. 7.2). Non sussiste alcun interesse degno di protezione nel far accertare se un paziente può validamente dichiarare che le direttive medico-etiche dell'ASSM sono inapplicabili ai medici che lo hanno in cura; la dichiarazione di rifiuto crea già una situazione giuridica di base sufficientemente chiara e può essere peraltro completata da direttive anticipate del paziente (consid. 7.3). La mancata presa in considerazione, da parte dell'autorità di vigilanza, delle direttive medico-etiche dell'ASSM in occasione di un'eventuale adozione, in futuro, di misure disciplinari nei confronti dei membri della FMH che avranno in cura il ricorrente non può dare luogo né a una decisione di accertamento né a una decisione circa atti materiali (consid. 8).

Vedi sentenza: 2C 172/2024: Gesundheitswesen & soziale Sicherheit
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