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BGE 150 V 454

Art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF; qualità d'assicurato. Il senso e lo scopo di questa disposizione è di assicurare obbligatoriamente l'insieme dei lavoratori attivi in Svizzera contro le conseguenze di un infortunio. Conformemente al principio della territorialità, si intende la Svizzera quale luogo effettivo di lavoro. Non è sufficiente che il risultato del lavoro sia ivi ottenuto per ritenere che un'attività sia svolta in Svizzera (consid. 7 e 8).

12 marzo 2025·Volume 150·V·Dossier: 8C_75/2024·6 visualizzazioni
DE

42. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen SOLIDA Versicherungen AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 1a al. 1 let. a LAA; qualité d'assuré. Le sens et le but de cette disposition est d'assurer obligatoirement l'ensemble des travailleurs exerçant en Suisse contre les conséquences d'un accident. Conformément au principe de territorialité, la Suisse doit être considérée comme le lieu de travail effectif. Il ne suffit pas que le résultat du travail y soit obtenu, pour que l'on puisse retenir que l'activité a été exercée dans le pays (consid. 7 et 8).

IT

Art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF; qualità d'assicurato. Il senso e lo scopo di questa disposizione è di assicurare obbligatoriamente l'insieme dei lavoratori attivi in Svizzera contro le conseguenze di un infortunio. Conformemente al principio della territorialità, si intende la Svizzera quale luogo effettivo di lavoro. Non è sufficiente che il risultato del lavoro sia ivi ottenuto per ritenere che un'attività sia svolta in Svizzera (consid. 7 e 8).

Vedi sentenza: 8C 75/2024: Unfallversicherung
BGE 150 V 454 — Swissrulings